Sentenza del 15/05/2018 n. 2155 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Violazione obblighi di monitoraggio - Investimenti e attività finanziarie detenute in Stati a regime fiscale privilegiato - Presunzione di evasione - Retroattività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La norma prevede una presunzione relativa secondo cui tali attività si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente. Il motivo di contestazione consisteva nell'illegittima applicazione retroattiva di tale presunzione a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge.
La decisione
La presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 non può essere applicata retroattivamente. Pur trattandosi di una presunzione relativa, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria, essa incide sulla posizione sostanziale del contribuente perché introduce un'inversione dell'onere della prova e una presunzione legale di evasione. Di conseguenza, la disposizione è applicabile solo ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore e non a quelli antecedenti.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in Stati o territori a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
La disposizione introduce una presunzione legale relativa di evasione e trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'origine non imponibile o già tassata delle somme. Poiché incide sulla posizione sostanziale del contribuente, non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce una nuova presunzione legale sfavorevole e modifica l'onere della prova incide sulla posizione sostanziale del contribuente e, in assenza di un'espressa previsione, non può essere applicata retroattivamente.
- Gli obblighi di monitoraggio fiscale e le relative conseguenze presuntive devono essere valutati in base alla disciplina vigente nel periodo d'imposta contestato.
- La possibilità di fornire prova contraria non rende automaticamente retroattiva una presunzione: se la norma peggiora la posizione del contribuente, opera solo per il futuro.
- In controversie analoghe è necessario distinguere tra norme meramente procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e norme sostanziali che introducono presunzioni di evasione o inversioni dell'onere della prova.
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