Parere n. 674/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da La Fotomeccanica di Columbo Luigi contro l’Agenzia per la coesione territoriale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze per l’annullamento: a) della comunicazione di non ammissibilità al finanziamento 56520777 della proposta di finanziamento prot. n. 2023-BI1-00707 del 2023 – presentata a valere sull’avviso pubblico per la selezione e il sostegno di iniziative delle imprese finalizzate a contrastare gli impatti negativi generati dalla brexit – REG (UE) 2021/1755 prot. numero DPCOE-0024784-P-31/12/2024 del 31 dicembre 2024, notificata in pari data; b) della comunicazione con cui l’Organismo di gestione notificava alla ricorrente che il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di ammissione al contributo si era concluso con il rigetto della domanda; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della comunicazione di non ammissibilità al finanziamento di una proposta presentata nell’ambito dell’Avviso per il sostegno alle imprese finalizzato a contrastare gli effetti negativi della Brexit.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la comunicazione del 31 dicembre 2024 con cui la propria proposta di finanziamento è stata dichiarata non ammissibile, nonché gli atti connessi, deducendo la violazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 dell’Avviso pubblico e l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza e difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza. Ha sostenuto che la richiesta della documentazione probatoria implicasse il definitivo riconoscimento del contributo e ha chiesto il riesame della proposta e l’adozione del decreto di finanziamento. Le amministrazioni hanno invece sostenuto che la documentazione prodotta non dimostrasse né i rapporti commerciali antecedenti al 2020 con il Regno Unito né il nesso causale diretto tra le spese rendicontate, consistenti essenzialmente nell’acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico, e i danni derivanti dalla Brexit. È stata inoltre esaminata l’opposizione alla trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ritenuta tardiva.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha confermato la tardività dell’opposizione amministrativa ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, già rilevata nel precedente parere interlocutorio, e ha respinto nel merito il ricorso. Il procedimento di concessione del contributo è stato qualificato come articolato in due fasi: una prima verifica dei requisiti generali di ammissibilità della proposta e una seconda verifica della documentazione di spesa, della pertinenza e dell’ammontare del contributo. La mera comunicazione di ammissibilità formale e la richiesta di documenti giustificativi non determinano la concessione definitiva del contributo, che si perfeziona soltanto con l’adozione del decreto di finanziamento. Non sussiste quindi un legittimo affidamento della ricorrente. La documentazione prodotta non ha dimostrato il collegamento diretto tra l’iniziativa finanziata e i danni causati dalla Brexit, né i rapporti commerciali antecedenti al 2020 con il Regno Unito; inoltre, le spese residue riconoscibili sarebbero state inferiori alla soglia minima prevista dall’Avviso. Sono state respinte anche le censure di travisamento, carenza istruttoria e difetto di motivazione, poiché il provvedimento impugnato esponeva in modo sufficientemente chiaro le ragioni della non ammissibilità. La richiesta di riesame è stata assorbita.
Osservazioni
Opposizione alla trasposizione
L’opposizione proposta dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta tardiva, come già affermato nel parere interlocutorio n. 1119/2025.
Struttura del procedimento di concessione
La procedura prevista dall’Avviso si articola in una prima fase relativa all’an dell’ammissibilità e in una successiva fase relativa al quantum, concernente la verifica delle spese sostenute, della relativa pertinenza e della documentazione probatoria.
Definitività della concessione e legittimo affidamento
La richiesta della documentazione di spesa, successiva alla comunicazione di ammissibilità formale, non equivale a concessione definitiva del contributo. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, dell’Avviso, il contributo si considera concesso soltanto con l’adozione del decreto di finanziamento, mai adottato nel caso concreto.
Violazione degli articoli 5, 6 e 7 dell’Avviso
Le censure sono infondate perché non è stato dimostrato il collegamento diretto tra l’iniziativa e i danni derivanti dalla Brexit né l’esistenza di rapporti commerciali antecedenti al 2020 con il Regno Unito. Le spese residuamente riconoscibili sarebbero inoltre risultate inferiori alla soglia minima di 10.000 euro.
Violazione dell’articolo 8 dell’Avviso
La censura è infondata alla luce della struttura progressiva del procedimento: la comunicazione di ammissibilità non esaurisce l’istruttoria e la liquidazione resta subordinata alla verifica positiva della documentazione di spesa e all’adozione del decreto di finanziamento.
Travisamento e difetto di istruttoria
Non si tratta della revoca di un contributo già concesso. Il provvedimento impugnato indica in modo sufficientemente chiaro le ragioni della non ammissibilità; le contestazioni della ricorrente si risolvono in un dissenso soggettivo non idoneo a dimostrare vizi dell’istruttoria o travisamento dei fatti.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione alla trattazione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale deve essere proposta tempestivamente; l’opposizione esaminata è stata ritenuta tardiva.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato.
art. 5 dell’Avviso pubblico
Richiede, tra l’altro, un collegamento diretto tra l’iniziativa proposta e i danni derivanti dalla Brexit e prevede una soglia minima di spesa ammissibile pari a 10.000 euro.
art. 6 dell’Avviso pubblico
Subordina l’ammissibilità delle spese alla dimostrazione del collegamento diretto tra l’iniziativa e i danni derivanti dalla Brexit.
art. 7, comma 4, lett. e) e f), dell’Avviso pubblico
Richiede la documentazione comprovante i rapporti commerciali antecedenti al 2020 con il Regno Unito e una relazione idonea a dimostrare gli effetti negativi della Brexit sull’impresa e il nesso con l’iniziativa proposta.
art. 8, commi 4 e 5, dell’Avviso pubblico
Prevede la presentazione della documentazione di spesa entro 20 giorni dalla comunicazione di ammissibilità e il successivo completamento dell’istruttoria, anche ai fini della registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
art. 9, comma 3, dell’Avviso pubblico
Il contributo finanziario si considera concesso soltanto con l’adozione del decreto di finanziamento.
art. 3, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1407/2013
È richiamato quale fondamento della regola secondo cui la concessione dell’aiuto si perfeziona con l’adozione del decreto di finanziamento.
Massime di principio
- Nei procedimenti di concessione di contributi articolati in una fase di ammissibilità formale e in una successiva verifica delle spese, la comunicazione di ammissibilità e la richiesta della documentazione probatoria non equivalgono alla concessione definitiva del beneficio, se la disciplina di riferimento subordina quest’ultima all’adozione di un decreto di finanziamento.
- La concessione di un contributo pubblico può ritenersi perfezionata soltanto quando si verifica l’atto o il fatto previsto dalla disciplina applicabile come momento costitutivo del beneficio; prima di tale momento, la mera ammissibilità della domanda non fonda un legittimo affidamento al conseguimento del contributo.
- Per i finanziamenti destinati a compensare specifici effetti economici pregiudizievoli, il beneficiario deve dimostrare un nesso causale diretto tra l’iniziativa finanziata e il danno o l’evento presupposto dal bando; la mera utilità economica generale dell’investimento non è sufficiente.
- La mancata dimostrazione dei requisiti sostanziali di ammissibilità, unitamente alla riduzione delle spese riconoscibili al di sotto della soglia minima prevista dall’avviso, giustifica la non ammissibilità della domanda.
- La censura di difetto di istruttoria non può fondarsi sul mero dissenso del privato rispetto alle valutazioni amministrative quando il provvedimento esponga in modo chiaro le ragioni della decisione e tali ragioni non siano adeguatamente smentite.
Non ammissibilità di un finanziamento per iniziative connesse alla Brexit
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’impresa privata contro la comunicazione di non ammissibilità di una proposta presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese finalizzato a contrastare gli impatti negativi della Brexit. La proposta prevedeva un’iniziativa denominata “Le rinnovabili vs la brexit”, riferita principalmente all’acquisto e all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso è stato notificato il 27 aprile 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 28 aprile 2025. Le amministrazioni intimate hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La Sezione ha tuttavia confermato la tardività dell’opposizione, già rilevata nel parere interlocutorio n. 1119/2025 del 22 ottobre 2025.
La precedente istanza cautelare era stata respinta. Successivamente, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ha trasmesso la relazione istruttoria di merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- la violazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 dell’Avviso pubblico;
- l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
- la carenza e il difetto di istruttoria;
- la contraddittorietà e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Ha inoltre sostenuto che la richiesta della documentazione di spesa, successiva alla comunicazione di ammissibilità, dimostrasse il definitivo riconoscimento del contributo e ha chiesto il riesame della proposta, con adozione del decreto di finanziamento.
Struttura della procedura di finanziamento
Il Consiglio di Stato ha ricostruito la procedura come articolata in due momenti logicamente e cronologicamente successivi.
La prima fase riguarda la verifica dei requisiti generali di ammissibilità della proposta, ossia l’an del beneficio. Soltanto dopo il superamento di tale fase si procede alla verifica del quantum, mediante l’esame delle fatture e degli altri documenti comprovanti le spese sostenute, della loro pertinenza e dell’ammontare rimborsabile.
L’art. 8, comma 4, dell’Avviso prevede che, dopo la comunicazione di ammissibilità, l’impresa presenti entro 20 giorni solari la documentazione giustificativa delle spese. L’art. 8, comma 5, prevede poi la registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato quando l’istruttoria si sia conclusa positivamente.
Secondo il parere, la comunicazione di ammissibilità ha quindi carattere non definitivo. Il contributo si considera concesso soltanto con l’adozione del decreto di finanziamento, prevista dall’art. 9, comma 3, dell’Avviso in collegamento con l’art. 3, paragrafo 4, del regolamento europeo richiamato. Poiché tale decreto non è mai stato adottato, non si è perfezionata alcuna concessione del contributo.
Assenza di legittimo affidamento
La Sezione ha respinto la tesi secondo cui la richiesta della documentazione probatoria avrebbe comportato il riconoscimento definitivo del contributo. La richiesta documentale costituisce un passaggio dell’istruttoria successiva alla valutazione formale della proposta e non sostituisce l’atto costitutivo del beneficio previsto dall’Avviso.
Ne consegue che la ricorrente non poteva vantare un legittimo affidamento al riconoscimento del contributo, non essendo ancora stato adottato il decreto di finanziamento.
Mancanza del nesso con la Brexit
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto non dimostrati i presupposti sostanziali per l’ammissione al finanziamento. La documentazione non aveva chiarito:
- l’esistenza di rapporti commerciali antecedenti al 2020 con il Regno Unito;
- il nesso causale diretto tra l’iniziativa intrapresa e i danni subiti per effetto della Brexit;
- il modo in cui l’installazione dell’impianto fotovoltaico avrebbe contrastato gli effetti negativi della Brexit sull’impresa.
L’amministrazione aveva inoltre rilevato che l’attività dell’impresa, riconducibile al codice ATECO 18.13 e a lavorazioni preliminari alla stampa e ai media, non evidenziava un collegamento chiaro tra il proprio core business, l’impianto fotovoltaico e gli effetti del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Spese rendicontate e soglia minima
Le spese erano state documentate principalmente mediante quattro fatture relative alla fornitura e installazione dell’impianto fotovoltaico, per complessivi 18.900 euro. Tuttavia, la verifica amministrativa aveva evidenziato la mancanza di un’articolazione concreta delle attività e l’insufficiente pertinenza delle spese rispetto alle conseguenze negative della Brexit.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto inoltre che, una volta escluse le spese non adeguatamente correlate all’oggetto dell’Avviso, il residuo delle spese riconoscibili sarebbe stato inferiore alla soglia minima di 10.000 euro prevista dall’art. 5 dell’Avviso. Tale circostanza costituiva un’ulteriore ragione di inammissibilità.
Valutazione delle censure sui singoli articoli dell’Avviso
Le doglianze relative all’art. 5 sono state respinte perché non risultava dimostrato il collegamento diretto tra l’iniziativa e i danni derivanti dalla Brexit e perché la spesa residua riconoscibile sarebbe stata inferiore alla soglia minima.
La censura relativa all’art. 6 è stata ritenuta infondata per la mancata prova della pertinenza dell’iniziativa rispetto ai danni causati dalla Brexit.
La violazione dell’art. 7 è stata esclusa poiché non risultavano sufficientemente dimostrati i rapporti commerciali antecedenti al 2020 con il Regno Unito e gli altri elementi richiesti dalla disciplina dell’Avviso.
Anche le censure relative all’art. 8 sono state respinte, in quanto fondate sull’erronea premessa che la comunicazione di ammissibilità e la richiesta di documentazione avessero già determinato la concessione definitiva del contributo.
Travisamento, istruttoria e motivazione
Il Consiglio di Stato ha escluso che l’atto impugnato costituisse una revoca di un precedente provvedimento concessorio. Si trattava invece della conclusione negativa dell’istruttoria di ammissibilità e di verifica della documentazione.
Il provvedimento indicava in modo sufficientemente chiaro e univoco le ragioni della non ammissibilità. Le contestazioni della ricorrente non erano idonee a smentire tali ragioni e si risolvevano in un dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni dell’amministrazione, insufficiente a dimostrare travisamento dei fatti, carenza istruttoria o difetto di istruttoria.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. La richiesta di riesame della proposta è stata assorbita, non potendo essere accolta a fronte della ritenuta legittimità della dichiarazione di non ammissibilità.
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