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Ordinanza

Ordinanza n. 11660/2026 - Roma, Sezione 5Q

Ricorso avverso il silenzio del MAECI.

Giustizia amministrativa202515639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del MAECI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con riferimento al Consolato Generale d'Italia a Casablanca. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi preliminari sull'ammissibilità del ricorso, in ragione della possibile mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti non legalizzata nelle forme prescritte. La questione è stata prospettata alla luce dei criteri enunciati dalla sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso sulla sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha disposto il contraddittorio sulla specifica questione preliminare relativa all'ammissibilità del ricorso e alla regolarità della procura speciale alle liti, assegnando alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sul punto. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata all'udienza camerale del 3 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    Il testo non richiama espressamente questa disposizione; pertanto non è possibile ricavare dal provvedimento una specifica interpretazione normativa.

  • Sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

    Il Collegio richiama i criteri enunciati dalla pronuncia per valutare i dubbi sull'ammissibilità del ricorso in caso di procura speciale alle liti non tempestiva o non legalizzata nelle forme prescritte.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva seri dubbi su una questione preliminare di ammissibilità del ricorso, può assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione e rinviare la causa a una successiva udienza.
  • La regolarità, tempestività e legalizzazione della procura speciale alle liti possono costituire una questione preliminare suscettibile di incidere sull'ammissibilità del ricorso e devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti prima della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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