Ordinanza n. 11660/2026 - Roma, Sezione 5Q
Ricorso avverso il silenzio del MAECI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del MAECI
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con riferimento al Consolato Generale d'Italia a Casablanca. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi preliminari sull'ammissibilità del ricorso, in ragione della possibile mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti non legalizzata nelle forme prescritte. La questione è stata prospettata alla luce dei criteri enunciati dalla sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso sulla sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha disposto il contraddittorio sulla specifica questione preliminare relativa all'ammissibilità del ricorso e alla regolarità della procura speciale alle liti, assegnando alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sul punto. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata all'udienza camerale del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
Il testo non richiama espressamente questa disposizione; pertanto non è possibile ricavare dal provvedimento una specifica interpretazione normativa.
Sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Il Collegio richiama i criteri enunciati dalla pronuncia per valutare i dubbi sull'ammissibilità del ricorso in caso di procura speciale alle liti non tempestiva o non legalizzata nelle forme prescritte.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva seri dubbi su una questione preliminare di ammissibilità del ricorso, può assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione e rinviare la causa a una successiva udienza.
- La regolarità, tempestività e legalizzazione della procura speciale alle liti possono costituire una questione preliminare suscettibile di incidere sull'ammissibilità del ricorso e devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti prima della decisione definitiva.
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