Cassazione Penale, Sentenza n. 34742/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, applicata con ordinanza del 4/10/2022 e sospesa cautelativamente il 6/02/2024. La revoca era motivata dagli eventi della notte del 3/02/2024: intervento dei Carabinieri per rumori molesti dovuti a musica ad alto volume, iniziale rifiuto di aprire da parte di Bevilacqua, registrazione degli operatori con il cellulare e ostacolo alle operazioni di accertamento; nell'appartamento erano presenti quattro persone estranee al nucleo familiare, di cui due con precedenti penali. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato una diffida del 13/09/2023 per una precedente violazione delle prescrizioni (controllato fuori dal comune di residenza il 10/09/2023). Il ricorrente deduceva che si trattava di festeggiamenti per il compleanno del figlio e che l'ordinanza applicativa non limitava i contatti con estranei, quindi la condotta non sarebbe stata idonea a giustificare la revoca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato adeguatamente e logicamente la valutazione discrezionale secondo cui la condotta del ricorrente (atteggiamento ostativo verso gli operatori, palese refrattarietà alle regole di convivenza, presenza di persone con precedenti) e il precedente ammonimento rendessero incompatibile la prosecuzione dell'affidamento in prova. La corte ha escluso vizi di legge o di motivazione tali da giustificare l'annullamento, ha respinto la richiesta difensiva che equivalesse a una rinnovata valutazione dei fatti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 309, art. 94, quarto comma
art. 94 quarto comma d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309
Richiamato come riferimento giurisprudenziale al principio secondo cui la revoca dell'affidamento in prova terapeutico può essere valutata in funzione dell'incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura
Cass. Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino)
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479
Principio secondo cui la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza; il giudice deve però motivare in modo logico e adeguato la valutazione che le violazioni siano incompatibili con la prosecuzione della misura
Cass. Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998 (Lupoli)
Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789
Conferma il principio che non ogni violazione porta automaticamente alla revoca: spetta al giudice valutare se le violazioni concretamente ostacolino la prosecuzione della misura
Cass. Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo)
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239
Ribadito che la revoca non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni; il giudice deve fornire adeguata motivazione che giustifichi l'opzione per la revoca in considerazione della concreta incompatibilità
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è una decisione discrezionale del tribunale di sorveglianza: non basta la mera violazione formale, occorre che il giudice motivi l'incompatibilità concreta della condotta con la prosecuzione della misura
- Comportamenti quali opposizione o ostacolo agli operatori di polizia, atteggiamenti provocatori, palese refrattarietà alle regole di convivenza e la presenza nell'abitazione di persone con precedenti possono essere valutati come elementi gravi ai fini della revoca
- Avvertenze o diffide precedenti e ripetute violazioni rafforzano la valutazione negativa del prosieguo della misura alternativa
- In sede di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione dei fatti: il ricorso ha chance di successo solo se si dimostrano errori di diritto o vizi gravi e specifici della motivazione (incoerenza, illogicità, mancanza di adeguato riferimento alle risultanze probatorie)
- Per difendersi efficacemente in casi simili conviene documentare l'evento contestato (es. natura privata e consentita della riunione, assenza di condotte ostative) e contestare specificamente i passaggi motivazionali che avrebbero portato alla revoca
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