Ordinanza n. 283/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza del Dirigente dell’Area Risorse Economiche, Finanziarie e Umane (Gestione economica) Settore 5 SUAP del Comune di Sarno, notificata in data 15.4.2026, avente ad oggetto Revoca autorizzazione amministrativa; - del Decreto Sindacale richiamato nell’Ordinanza, prot. n. 43110 del 25.9.2025 e successiva proroga prot. n. 585/2026; - dell’Atto del Dirigente Area Risorse Economiche, Finanziarie e Umane SUAP del Comune di Sarno del 24.3.2026 (avvio del procedimento artt. 7 e 8 L. 241/90); - dell’Atto di avvio del procedimento prot. n. 13510 del 24.3.2026 per decadenza agibilità immobile;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di revoca dell'autorizzazione amministrativa, unitamente agli atti presupposti di avvio del procedimento e al decreto sindacale richiamato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del dirigente del SUAP del Comune di Sarno con cui era stata revocata l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività. La ricorrente ha sostenuto che la revoca fosse fondata sulla ritenuta sussistenza dei presupposti dell'art. 100 T.U.L.P.S. Il ricorso comprendeva anche l'impugnazione del decreto sindacale richiamato nell'ordinanza, della relativa proroga e degli atti di avvio del procedimento concernenti la revoca e la decadenza dell'agibilità dell'immobile. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse idoneo a resistere alle censure, poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, risultava motivato non soltanto sulla base dell'art. 100 T.U.L.P.S., ma anche sulla base di plurime e reiterate violazioni di disposizioni normative, tra cui gli artt. 90 e 149 della legge regionale Campania n. 7/2020 sul commercio. Il giudice ha inoltre effettuato il bilanciamento cautelare tra l'interesse economico privato alla prosecuzione dell'attività e l'interesse pubblico alla tutela della salute, dell'incolumità dei potenziali avventori, anche minori, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ritenendo prevalente quest'ultimo. Per le medesime ragioni ha considerato recessivo il periculum in mora dedotto dalla società. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S.
La ricorrente sosteneva che la revoca fosse fondata sui presupposti di questa disposizione; il TAR ha rilevato, in via sommaria, che l'atto risultava motivato anche sulla base di plurime e reiterate violazioni di altre disposizioni normative.
artt. 90 e 149 l.r. Campania n. 7/2020
Le disposizioni sono richiamate dal provvedimento impugnato quale base normativa di plurime e reiterate violazioni giustificative della revoca dell'autorizzazione.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono richiamati negli atti di avvio del procedimento impugnati; l'ordinanza cautelare non formula una specifica valutazione sulla loro applicazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la fondatezza apparente di un provvedimento di revoca non è esclusa dal fatto che il ricorrente contesti uno specifico fondamento normativo, quando l'atto risulti motivato anche sulla base di plurime e reiterate violazioni di altre disposizioni normative pertinenti.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse economico del titolare alla prosecuzione di un'attività commerciale può risultare recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela della salute e dell'incolumità degli avventori, anche minori, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Quando il pericolo prospettato dal ricorrente consiste nella perdita economica derivante dalla sospensione dell'attività, esso può essere ritenuto recessivo, ai fini del periculum in mora, rispetto al rischio di pregiudizio per la salute, l'incolumità e la sicurezza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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