Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 309/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 7 del 2026 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202600831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. In una precedente ordinanza cautelare la Sezione aveva già disposto un motivato riesame del provvedimento. Poiché l'Amministrazione non ha dato alcun seguito a tale ordine, il giudice ha ritenuto necessario reiterarlo, avvertendo che l'eventuale ulteriore inerzia sarà valutata ai fini della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 4, ultimo periodo, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei termini indicati nel dispositivo, reiterando l'ordine di riesame già impartito con la precedente ordinanza cautelare n. 220 del 2026. Il riesame deve essere motivato; l'eventuale persistente inerzia dell'Amministrazione potrà essere valutata ai fini della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 4, ultimo periodo, c.p.a. La trattazione del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare richiesta contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 64, comma 4, ultimo periodo, c.p.a.

    L'eventuale inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione dell'ordine di riesame potrà essere valutata ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue un ordine di riesame impartito in sede cautelare, il giudice amministrativo può reiterare l'ordine, fissando una nuova udienza per la prosecuzione della trattazione.
  • L'ordine cautelare di riesame impone all'amministrazione di riesaminare la posizione oggetto del provvedimento contestato e di dare seguito all'ordine giudiziale con un'attività motivata.
  • L'eventuale inerzia dell'amministrazione nell'eseguire un ordine cautelare di riesame può essere valutata dal giudice ai fini della decisione della controversia, ai sensi dell'art. 64, comma 4, ultimo periodo, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.