Cassazione Civile, Ordinanza n. 09551/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario esclusivo ha opposto un decreto ingiuntivo con cui gli venivano richieste somme per spese relative alla manutenzione e gestione di una strada privata ritenuta dal condominio parte di un supercondominio. Il proprietario ha sostenuto di non essere condomino ma, al più, titolare di una servitù di passaggio limitata a un tratto della strada, e che il suo titolo di acquisto non contemplava la strada privata, indicata solo come confine; ha inoltre dedotto che, al momento del suo acquisto, la strada era ancora in costruzione e non esistevano tutti i fabbricati poi serviti, per cui non poteva operare la presunzione di condominialità. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in appello del condominio, ha riformato la decisione e confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe fondato la decisione sulla presunzione di comproprietà ex art. 1117-bis c.c. in assenza di specifica allegazione del condominio e senza rispettare il contraddittorio; 2) violazione dell'art. 1117-bis c.c., per avere ritenuto comune la strada nonostante essa non risultasse nel titolo e non esistesse, al momento dell'acquisto, la situazione di fatto presupposta dalla norma; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inesistenza della strada e dei fabbricati serviti al momento dell'acquisto; 4) violazione delle regole interpretative del contratto, per non avere considerato che il titolo di acquisto non includeva la strada ma solo una zona di manovra e che, in via di fatto, il passaggio sarebbe nato per servitù o usucapione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la deduzione della qualità di condomino del supercondominio implicasse già la deduzione della comproprietà del bene comune e che non vi fosse stata alcuna questione nuova lesiva del diritto di difesa. Ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che la condominialità o supercondominialità di una strada non può essere affermata senza accertare i presupposti di fatto e giuridici esistenti al momento della formazione del titolo e della costituzione del condominio, con particolare riguardo allo stato dei luoghi e all'atto costitutivo; nel caso concreto, i giudici di merito avevano omesso di verificare come il supercondominio si fosse costituito e avevano dato per sufficiente il solo uso comune successivo della strada. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
non vi è violazione del contraddittorio se il tema della comproprietà è implicito nella deduzione della qualità di condomino e risulta già compreso nel quadro difensivo delle parti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è utilizzato come parametro per censurare la violazione di legge denunciata nei motivi di ricorso
art. 1117 c.c.
la presunzione di comunione opera per i beni che, per struttura e funzione, risultino comuni al momento della costituzione del rapporto condominiale e può essere superata dalle risultanze del titolo costitutivo; non basta il solo utilizzo comune successivo se mancano i presupposti originari
art. 1117-bis c.c.
si applica al supercondominio solo quando più edifici o complessi abbiano in comune beni o servizi legati da accessorietà necessaria; la costituzione presuppone l'esistenza, al momento rilevante, di una pluralità di fabbricati serviti e di un bene comune funzionalmente asservito
art. 1362 c.c.
le censure interpretative sul titolo di acquisto restano assorbite se manca a monte l'accertamento dei presupposti di operatività della disciplina condominiale
Massime di principio
- La qualità di condomino di un supercondominio implica, sul piano allegatorio, la deduzione della comproprietà del bene comune; non si configura violazione del contraddittorio se il giudice valorizza la disciplina legale del condominio già evocata dalle difese.
- La presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. e la disciplina del supercondominio ex art. 1117-bis c.c. non operano in astratto e in ogni momento successivo: occorre verificare che, al momento della formazione del titolo e della nascita del rapporto, esistano i presupposti strutturali e funzionali della contitolarità.
- Per affermare che una strada privata sia bene comune di un supercondominio non basta il suo uso da parte di più proprietari: serve l'accertamento della sua accessorietà necessaria rispetto a fabbricati già esistenti o comunque del concreto atto costitutivo che abbia dato origine alla comunione.
- Quando manchi un'espressa indicazione del bene nel titolo di acquisto, il giudice deve esaminare lo stato di fatto dei luoghi al momento della costituzione del rapporto e l'eventuale atto costitutivo del condominio; la sola destinazione successiva del bene non è sufficiente a fondare la contitolarità.
- L'accertamento della natura comune o esclusiva di un bene, in un giudizio che coinvolga la posizione del singolo partecipante, presuppone la corretta individuazione del momento genetico del vincolo condominiale e non può fondarsi su una mera ricostruzione ex post dell'utilità del bene.
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