Ordinanza n. 280/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nell’ambito del procedimento instauratosi con il rilascio, in favore del ricorrente, del nulla-osta per lavoro subordinato; nonché per l'accertamento dell'obbligo di concludere il relativo procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine, e del risarcimento del danno da ritardo; con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di perdurante inerzia; e inoltre, per quanto attinente all’atto di motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia, Sportello unico per l’immigrazione, in data 13.8.2024, recante revoca del nulla osta per lavoro subordinato già rilasciato in favore del ricorrente dalla Prefettura di Isernia su richiesta della società 4 M s.r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sul procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino extracomunitario entrato in Italia nell'ambito del decreto flussi sulla base di un nulla osta per lavoro subordinato richiesto dalla datrice di lavoro, ha agito contro l'inerzia dell'Amministrazione nel procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno, chiedendo anche l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la fissazione di un termine, il risarcimento del danno da ritardo e la nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento prefettizio del 13 agosto 2024 di revoca del nulla osta, deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione personale dell'avvio del procedimento e del preavviso di revoca, nonché l'omessa notificazione del provvedimento finale. La parte ha contestato che le comunicazioni effettuate tramite PEC al CAF indicato dalla datrice di lavoro al momento della domanda potessero valere nei suoi confronti, poiché l'elezione del domicilio sarebbe stata anteriore al suo ingresso in Italia e non condivisa dopo tale ingresso. Le Amministrazioni hanno sostenuto la ritualità delle comunicazioni al CAF, indicato quale recapito da entrambi i destinatari, e hanno eccepito l'irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività, assumendo che il provvedimento fosse stato comunicato il 13 agosto 2024, oltre sessanta giorni prima della loro proposizione.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda avverso il silenzio né il merito dell'impugnazione della revoca e non ha definito l'eccezione di tardività. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, la copia della formale comunicazione del primo ingresso in Italia del cittadino straniero, ove esistente, e gli eventuali atti di elezione di domicilio in Italia effettuati dal medesimo ai fini della procedura. Gli incombenti istruttori sono stati posti a carico sia del ricorrente sia dell'Amministrazione resistente, da adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla prosecuzione in udienza pubblica il 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
La difesa erariale lo ha richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, in relazione alla mancata trasmissione del documento di asseverazione.
art. 7 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omesso preavviso di revoca.
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