Sentenza n. 10938/2026 - Roma, Sezione 4Q
l’accertamento e la declaratoria di illegittimità della condotta della Regione Lazio per quanto dedotto in atti e per le risultanze di giudizio; con conseguente annullamento a) della determinazione n. G04562 del 19.04.2024, e della sua nota di trasmissione del 22.04.2024 oggetto “Reg. CE N. 1305/2013 - MISURA 11.2.1 DECADENZA TOTALE Ditta SOCIETA’ AGRICOLA VILLAGGIO DEL BUTTERO- SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Domanda Sostegno n. 04240874216; b) dell’allegata proposta a firma del Dirigente l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord; c) della sottesa nota dirigenziale di avvio della procedura di decadenza totale e revoca del 01.03.2024; d) della nota dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord prot. n. 0475221 del 09.04.2024; d) della sottesa nota AGEA 0090589 del 04.12.2023 acquisita al protocollo con nota 1407394 del 05.12.2023, atto sconosciuto; e) comunque, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, incluso il verbale di accertamento violazione amministrativa ex L. n. 898/1986 prot. 51/6 del 20.02.2023 del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma, nonché per la conseguente declaratoria di nullità della pretesa restitutoria di cui alla determinazione regionale n. G04562 del 19/04/2024 - Proposta n. 14311 del 18/04/2024, anche per intervenuta prescrizione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’ottenimento dei contributi di cui alla MISURA 11 “Agricoltura Biologica”, AZIONE 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di decadenza totale dall’aiuto previsto dalla Misura 11, Azione 11.2, con richiesta di restituzione di € 59.219,98 per le annualità 2020-2021-2022
Esito
Favorevole al resistente (regione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già denominata Società Agricola Villaggio del Buttero S.r.l. e successivamente Società Agricola Energivora Pantano S.r.l., ha impugnato la determinazione regionale con cui era stata disposta la decadenza totale dal contributo previsto dalla Misura 11 “Agricoltura biologica”, Azione 11.2, per mancato rispetto degli impegni assunti, chiedendo anche l’annullamento degli atti presupposti e l’accertamento dell’illegittimità della pretesa restitutoria, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. La Regione Lazio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La decadenza era stata adottata perché l’impresa non aveva mantenuto per cinque anni il titolo di conduzione dei terreni oggetto della misura. La ricorrente sosteneva che la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa, assumendo che la posizione di diritto soggettivo sussistesse soltanto nell’ipotesi di distrazione dei fondi rispetto alla destinazione prevista dalla Misura 11.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che la decadenza o revoca non era fondata su vizi di legittimità dell’atto attributivo né su un sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico, ma sull’inadempimento di un obbligo cui era subordinata l’erogazione e la conservazione del contributo, ossia il mantenimento del titolo di conduzione delle superfici finanziate per il periodo previsto. Secondo il criterio sostanziale di riparto, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, all’erogazione o alla ripetizione delle somme e alla decadenza fondata sull’inadempimento del beneficiario appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’atto sia formalmente denominato revoca o decadenza. La controversia è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione della possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
entro i termini dallo stesso previsti
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei termini previsti dalla norma.
Reg. CE n. 1305/2013, Misura 11.2.1
La misura costituisce il quadro del finanziamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica, subordinato al rispetto degli impegni previsti, tra cui il mantenimento del titolo di conduzione delle superfici finanziate.
L. n. 898/1986
È richiamata quale base normativa del verbale di accertamento della violazione amministrativa, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il riparto di giurisdizione nelle controversie su contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere determinato in base alla natura sostanziale della situazione giuridica azionata, non alla qualificazione formale dell’atto impugnato.
- Quando la controversia riguarda l’erogazione, la conservazione o la ripetizione di un contributo e la decadenza o revoca è fondata sull’inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti o imposti come condizioni dell’erogazione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, in materia di contributi pubblici, per le controversie relative alla fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione oppure quando il beneficio sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per originario contrasto con l’interesse pubblico, non quando il ritiro dipenda da un inadempimento del beneficiario.
- La denominazione dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione non incide sul riparto di giurisdizione se il suo presupposto sostanziale è l’inadempimento delle obbligazioni connesse alla concessione del contributo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →