Cassazione Penale, Sentenza n. 13240/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per reati di detenzione di cocaina a fini di spaccio (art. 73 DPR 309/90). Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 273 c.p.p. e difetto di motivazione con particolare riguardo all'identificazione della sua persona nelle intercettazioni: contestava la non coincidenza temporale delle intercettazioni con i fatti contestati, la mancata intestazione delle utenze a suo nome e l'uso, da parte della difesa, di elementi indizianti ritenuti non individualizzanti (riconoscimento del tono di voce dai militari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: i motivi erano generici e reiterativi rispetto a quelli già proposti al tribunale del riesame, senza confronto critico con la motivazione di quest'ultimo. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato, richiamando intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura (intestata formalmente alla Fortini), monitoraggi GPS, c.d. captazioni ambientali, riconoscimento delle voci da parte della polizia giudiziaria e congruenza dei contenuti delle conversazioni. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in fase cautelare, la soglia probatoria richiesta è quella dei "gravi indizi" e non quella più rigida del giudizio di merito (art. 192, comma 2 c.p.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 DPR 309/90
Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; i fatti addebitati al ricorrente riguardano detenzione ai fini di spaccio di cocaina.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma che regola le misure cautelari personali; la censura del ricorrente era fondata su presunta violazione e falsa applicazione di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei gravi indizi da parte del giudice di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il diverso livello valutativo tra fase cautelare e giudizio di merito: la Corte sottolinea che per la misura cautelare non è richiesta la precisione e concorrenza degli indizi prevista dal comma 2, ma è sufficiente la "qualificata probabilità" (gravi indizi).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il soccombente; applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria vista l'inammissibilità del ricorso.
art. 23 co. 8 D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020 (e successive proroghe)
Previsione procedurale richiamata riguardo alle conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; la Corte ha esaminato le conclusioni scritte del P.G.
art. 173, co.1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite formale all'enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione (sintesi nei limiti necessari), richiamato in relazione alla esposizione del motivo difensivo.
Massime di principio
- In sede cautelare la valutazione degli indizi ha un livello probatorio più basso rispetto al giudizio di merito: è sufficiente la "qualificata probabilità" (gravi indizi) e non la precisione e concorrenza richiesta dall'art. 192, comma 2 c.p.p.
- Se l'identificazione degli interlocutori in intercettazioni è contestata, il giudice non è obbligato a ordinare perizia fonica: può fondare il convincimento su elementi come intercettazioni ambientali, contenuto delle conversazioni, riconoscimento delle voci da parte della polizia giudiziaria, intestazioni delle utenze e riscontri investigativi (es. monitoraggi GPS, osservazioni).
- Chi contesta l'identificazione deve allegare elementi oggettivi e specifici contrari; censure generiche o ripetitive già svolte in sede di merito, senza confronto critico con la motivazione, sono destinate all'inammissibilità in cassazione.
- La Corte di legittimità ha un controllo limitato: verifica la presenza di una motivazione adeguata e l'assenza di illogicità evidenti nel provvedimento impugnato, ma non procede a una rivalutazione ex novo degli elementi di fatto.
- Impugnare una misura cautelare in Cassazione è ammissibile principalmente quando si denunci violatione di norme o manifesta illogicità della motivazione; argomentazioni che mirano solo a una diversa ricostruzione dei fatti sono tipicamente inammissibili.
- Conseguenze pratiche: un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità (art. 616 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13174/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13175/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13177/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13178/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13180/2022 del 07/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →