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Sentenza

Sentenza n. 6868/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento dell'ordinanza del 19 dicembre 2022, n. 138, di demolizione opere edilizie, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, notificata in data 19.01.2023.

Giustizia amministrativa202303834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendone integrati i presupposti processuali, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza di demolizione né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la ricorrenza di giusti motivi.

TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale del 19 dicembre 2022, n. 138, notificata il 19 gennaio 2023, con la quale era stata disposta la demolizione di opere edilizie ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Successivamente, con atto notificato e depositato il 1° marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso. La rinuncia è stata ritualmente notificata al Comune resistente, che non si è opposto alla declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione costituiva la base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione impugnata, ma la sua applicazione non è stata esaminata nel merito a seguito della rinuncia al ricorso.

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e ai suoi effetti estintivi.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel contesto della declaratoria di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia ritualmente sottoscritta e notificata alle altre parti e non vi sia opposizione, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito l'atto impugnato e i motivi dedotti.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite ove ravvisi giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione

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