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Sentenza

Sentenza n. 15903/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0230387 17.04.2023 della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa resa in riscontro alla richiesta di pagamento dell'indennità, con i relativi interessi legali, prevista dall'art. 7 della Legge n. 231/2003 nonché dell'art. 5 della legge 145/2016, avanzata dai ricorrenti per il tramite dello scrivente procuratore in data 20.03.2023; - della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0334307 06.06.2023 della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, resa in riscontro alle precisazioni inviate dalla riscrivente in data 07.05.2023 con cui l'Amministrazione ha confermato la propria posizione in ordine alle richieste avanzate. Nonché per l’accertamento: - del diritto dei ricorrenti al riconoscimento ed alla corresponsione, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, in applicazione dell' art. 5 della legge n. 145/2016 dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 nella misura del 98 per cento in relazione alla partecipazione alla missione internazionale denominata “-OMISSIS-”, con la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità suddetta, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege.

Giustizia amministrativa202309124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi del Ministero della Difesa del 17 aprile e del 6 giugno 2023 sulla richiesta di corresponsione dell’indennità di missione per una missione internazionale svolta tra aprile 2020 e il 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I militari chiedevano l’annullamento dei dinieghi e l’accertamento del diritto a percepire, oltre allo stipendio e agli altri assegni, l’indennità prevista dall’art. 5 della legge n. 145/2016, nella misura del 98 per cento della diaria prevista dal regio decreto n. 941/1926, per la partecipazione alla missione internazionale. Domandavano inoltre interessi, rivalutazione monetaria e le eventuali maggiorazioni di legge. Contestavano la lettura ministeriale della norma, sostenendo che il riferimento all’ingresso nelle acque territoriali dei Paesi interessati non dovesse essere inteso come rigida delimitazione geografica, perché tale interpretazione sarebbe formalistica e frustrerebbe la finalità di assicurare un trattamento economico uniforme al personale impiegato nelle operazioni internazionali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché, sulla base della documentazione prodotta dal Ministero e del dato fattuale incontestato, l’operazione non si era svolta nelle acque territoriali di Stati esteri. L’ingresso nel territorio, nelle acque territoriali o nello spazio aereo dei Paesi interessati costituisce, secondo il testo dell’art. 5 della legge n. 145/2016, il presupposto per la corresponsione dell’indennità; il mancato ingresso nelle acque territoriali era quindi sufficiente a escludere il beneficio. Il giudice ha respinto come incompatibile con la lettera della norma l’argomento dei ricorrenti fondato sulla finalità di uniformità del trattamento economico. Le spese sono state compensate per la specificità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 145/2016

    Il dato fattuale, incontestato, del mancato ingresso nelle “acque territoriali […] dei Paesi interessati” – e la conseguente inapplicabilità del cit. art. 5 L. n. 145/2016 – assume, invero, portata dirimente, giacché di per sé solo vale a sorreggere e fondare l’avversato diniego di corresponsione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

    La corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 5 presuppone l’ingresso del personale nel territorio, nelle acque territoriali o nello spazio aereo dei Paesi interessati; il mancato ingresso nelle acque territoriali, quando rilevante per la missione, è sufficiente a fondare il diniego.

  • regio decreto 3 giugno 1926, n. 941

    Il dato fattuale, incontestato, del mancato ingresso nelle “acque territoriali […] dei Paesi interessati” – e la conseguente inapplicabilità del cit. art. 5 L. n. 145/2016 – assume, invero, portata dirimente, giacché di per sé solo vale a sorreggere e fondare l’avversato diniego di corresponsione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

    L’indennità disciplinata dal regio decreto n. 941/1926 è riconosciuta, nel caso deciso, attraverso il rinvio e alle condizioni applicative poste dall’art. 5 della legge n. 145/2016.

Massime di principio

  • L’indennità di missione richiamata dall’art. 5 della legge n. 145/2016 spetta al personale impiegato in missioni internazionali soltanto in presenza del presupposto territoriale previsto dalla disposizione, ossia l’ingresso nel territorio, nelle acque territoriali o nello spazio aereo dei Paesi interessati; il mancato ingresso nelle acque territoriali, quando è il dato fattuale rilevante per la missione, può da solo giustificare il diniego.
  • La finalità di uniformare il trattamento economico del personale impiegato in operazioni internazionali non consente di disattendere il requisito territoriale espresso dalla legge né di sostituirlo con un criterio più ampio non compatibile con il tenore letterale della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

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