Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02408/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a un verbale di accertamento di violazione amministrativa concernente l’impianto di trattamento e lo scarico in mare dei reflui urbani del Comune di Sestri Levante. Il Tribunale aveva deciso in primo grado; contro tale sentenza era stato proposto appello, ma la Corte d’appello di Genova lo ha dichiarato improcedibile perché il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell’udienza non risultavano mai notificati all’appellata. I ricorrenti in Cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 101 e 435 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità senza assegnare un termine per rinnovare la notifica, poiché la controparte si era comunque costituita e aveva difeso nel merito; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che la costituzione dell’appellata avrebbe sanato il vizio notificatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione regolate dal rito del lavoro, l’appello è improcedibile se la notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non è proprio avvenuta, trattandosi di omissione radicale e quindi di inesistenza giuridica e di fatto della notificazione. In tale ipotesi non opera né la sanatoria ex art. 291 c.p.c. né quella ex art. 156 c.p.c. per effetto della costituzione dell’appellato, perché la notificazione svolge anche la funzione di portare tempestivamente a conoscenza della controparte la pendenza dell’impugnazione e di tutelarne l’aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    non consente di assegnare all’appellante un termine per rinnovare una notificazione dell’appello del tutto omessa, quando l’omissione integri inesistenza della notifica

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta dai ricorrenti, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 435 c.p.c.

    nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la notificazione del ricorso d’appello e del decreto di fissazione dell’udienza è condizione necessaria; la sua totale omissione comporta improcedibilità dell’appello

  • art. 291 c.p.c.

    non è applicabile alla completa omissione della notificazione dell’appello, perché presuppone un vizio sanabile e non l’inesistenza dell’atto

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando manca del tutto la notificazione dell’appello, poiché manca il risultato legale cui l’atto è preordinato

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato

  • art. 6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sanante, ma non ritenuto ostativo all’improcedibilità

  • artt. 6 e 2 d.lgs. n. 150 del 2011

    indicano che l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione è regolata dal rito del lavoro, con conseguente applicazione dell’art. 435 c.p.c.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, l’appello è improcedibile se la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è stata affatto eseguita entro il termine previsto dalla legge.
  • L’omessa notificazione del gravame integra un’ipotesi di inesistenza giuridica e di fatto della notificazione, non un mero vizio sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • La successiva costituzione in giudizio dell’appellato non sana retroattivamente la totale mancanza della notificazione dell’appello, quando la notifica è posta a presidio anche della tempestiva conoscenza della pendenza dell’impugnazione.
  • Nel rito dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la notificazione dell’appello tutela non solo il contraddittorio, ma anche l’interesse della parte vittoriosa al consolidamento, entro un tempo certo, della decisione di primo grado.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. presuppone un atto processuale esistente, seppur irregolare; non opera quando l’atto manchi integralmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.