Sentenza del 30/05/2016 n. 3396 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Spese processuali - Nuovo regolamento - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza, il giudice d'appello può e deve procedere a una nuova liquidazione e ripartizione delle spese processuali, anche d'ufficio. Le spese devono essere attribuite considerando l'esito complessivo del giudizio, risultante dalla decisione d'appello. Il testo non indica l'esatto dispositivo né specifica quale parte abbia ottenuto concretamente la vittoria nel caso individuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il potere del giudice d'appello, nel processo tributario e più in generale nel procedimento civile, di disporre d'ufficio un nuovo regolamento delle spese processuali quando riforma, anche solo parzialmente, la sentenza impugnata. La questione è stabilire se le spese debbano essere rideterminate in rapporto all'esito complessivo della lite, anziché restare disciplinate dalla decisione di primo grado.
Norme richiamate
Principio generale sulla regolamentazione delle spese processuali nel giudizio d'appello
Quando la sentenza impugnata viene riformata, anche parzialmente, la decisione sulle spese di primo grado non rimane necessariamente invariata: il giudice d'appello può rinnovarla d'ufficio, distribuendo gli oneri in base all'esito complessivo della controversia.
Cassazione n. 58/2004
Il precedente conferma che la riforma della decisione di merito comporta la necessità di rivalutare la regolamentazione delle spese processuali secondo il risultato finale della lite.
Massime di principio
- La riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado consente al giudice d'appello di rideterminare d'ufficio le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- La ripartizione delle spese deve riflettere l'esito complessivo della controversia e non necessariamente la situazione risultante dalla sola sentenza di primo grado.
- Anche una vittoria solo parziale può giustificare una compensazione, una ripartizione proporzionale o una diversa attribuzione delle spese, in relazione alla soccombenza reciproca.
- Se la sentenza d'appello conferma integralmente quella impugnata, di regola non sussiste la stessa esigenza di un nuovo regolamento delle spese del primo grado, salvo specifiche ragioni previste dalla disciplina applicabile.
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