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Ordinanza

Ordinanza n. 1246/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 712 del 2024.

Giustizia amministrativa202600250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 712 del 2024, della cui ottemperanza è chiesta l'esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 712 del 2024 nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito. Il ricorso è stato notificato agli indirizzi PEC di articolazioni dell'amministrazione intimata e dell'Avvocatura dello Stato di Messina, ma non all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, competente a patrocinare il Ministero dinanzi al TAR. Poiché il Ministero non si è costituito, il Collegio ha rilevato la nullità della notificazione e la necessità della sua rinnovazione.

La decisione

Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., richiamando l'obbligo generale del giudice di ordinare la rinnovazione delle notifiche nulle quando la parte intimata non compare, salvo il caso di inesistenza della notificazione. Ha assegnato 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte se anteriore, per effettuare la nuova notificazione e 5 giorni per depositare la ricevuta attestante il perfezionamento della notifica per il destinatario. Il giudizio è stato rinviato all'udienza del 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4 c.p.a.

    obbligo per il giudice di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata, fatti salvi i casi di inesistenza delle medesime

    La notificazione nulla, ma non inesistente, deve essere rinnovata d'ufficio quando la parte intimata non si costituisce; il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione e per il deposito della prova del suo perfezionamento.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021

    È richiamata quale pronuncia a seguito della quale è stato modificato l'art. 44, comma 4, c.p.a., introducendo in via generale l'obbligo di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando la parte intimata non si costituisce, la notificazione nulla del ricorso deve essere rinnovata dal giudice ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., purché non si tratti di notificazione inesistente.
  • La notificazione del ricorso diretto contro un'amministrazione statale deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio a rappresentarla e difenderla dinanzi al giudice adito; la notificazione presso articolazioni dell'amministrazione o presso un'Avvocatura territorialmente diversa è nulla quando non raggiunge il corretto ufficio di patrocinio.
  • Nel disporre la rinnovazione della notificazione, il giudice deve assegnare termini perentori per la notificazione e per il deposito della ricevuta attestante il perfezionamento nei confronti del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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