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Sentenza

Sentenza n. 457/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: del decreto del Responsabile del Settore Forestazione. Usi Civici e Agroambiente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 4898 del 26.03.2021 della Regione Toscana, avente ad oggetto “Commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio Umbria e Toscana, sentenza n. 32 del 11 giugno 2019 (corretta con ordinanza n. 574 del 29 novembre 2019). Reintegra in favore dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Vagli Sotto e Stazzema (limitatamente alla frazione di Arni) dei terreni ivi riportati” e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202100666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale che disponeva la reintegra, in favore delle amministrazioni separate dei beni di uso civico di Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla frazione di Arni, dei terreni individuati nella sentenza commissariale n. 32/2019, nonché le attività di registrazione, trascrizione e voltura

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Vagli Sotto ha impugnato il decreto della Regione Toscana deducendo plurimi vizi di incompetenza e violazione di legge. In primo luogo, ha contestato la competenza regionale a disporre la reintegra, sostenendo che l’art. 29 della legge n. 1766/1927 attribuisce ai Commissari per la liquidazione degli usi civici il potere di curare la completa esecuzione delle proprie decisioni. In secondo luogo, ha sostenuto che la Regione sarebbe competente soltanto per le reintegrazioni fondate su accertamenti amministrativi definitivi, mentre l’esecuzione delle sentenze commissariali spetterebbe al Comune o allo stesso Commissario. È stata inoltre dedotta l’incompetenza regionale per le attività di trascrizione e voltura delle sentenze commissariali, ritenute spettanti al cancelliere dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990. Il Comune ha poi lamentato la violazione degli artt. 2643, 2645 e 2651 c.c. e dell’art. 30 della legge regionale Toscana n. 27/2014, assumendo che l’atto da trascrivere dovesse essere la sentenza commissariale e non il decreto regionale. Infine, ha contestato la competenza regionale alla luce della legge n. 168/2017 sui domini collettivi e delle attribuzioni riconosciute agli enti esponenziali delle collettività civiche. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di natura provvedimentale dell’atto e, successivamente, anche la violazione del ne bis in idem e la litispendenza, richiamando il giudizio di opposizione all’esecuzione già promosso davanti al Commissario per gli usi civici.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana. Secondo il Collegio, le censure formalmente rivolte contro il decreto regionale non investono autonomamente l’esercizio di un potere amministrativo, ma contestano sostanzialmente la previsione contenuta nel punto 3 del dispositivo della sentenza commissariale n. 32/2019, che aveva disposto la reintegrazione dei fondi in favore delle amministrazioni separate dei beni di uso civico “a cura della Regione Toscana”. La controversia riguarda quindi l’individuazione dell’autorità competente a dare esecuzione alla decisione commissariale e presuppone la contestazione della portata e dell’esecuzione della pronuncia del Commissario. Essa rientra nella giurisdizione speciale del Commissario per la liquidazione degli usi civici, competente sulle controversie che richiedono in via principale la soluzione di questioni relative all’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, nonché alla qualità demaniale dei suoli e all’esecuzione delle decisioni commissariali. Il TAR ha richiamato l’art. 29 della legge n. 1766/1927, il trasferimento alle Regioni delle sole funzioni amministrative in materia di usi civici e la perdurante distinzione tra funzioni amministrative regionali e poteri giurisdizionali commissariali. Ha inoltre rilevato che la legge n. 168/2017 sui domini collettivi non ha modificato tale assetto. Il ricorso potrà essere riproposto davanti al Commissario nei termini e alle condizioni dell’art. 11 c.p.a. Il Comune è stato condannato a rimborsare alla Regione Toscana le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori; nulla spese per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 29 l. 1766/1927

    I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all’accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all’art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre. I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti (...) I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

    La giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione degli usi civici comprende le controversie che richiedono in via principale l’accertamento dell’esistenza, natura o estensione dei diritti di uso civico, nonché le questioni relative alla qualità demaniale dei suoli e all’esecuzione delle decisioni commissariali.

  • art. 66, comma 5, d.P.R. 616/1977

    Ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici.

    Il trasferimento alle Regioni riguarda le funzioni amministrative e non attribuisce loro il potere di disciplinare o incidere sui diritti di uso civico, né sottrae al Commissario le controversie rientranti nella sua giurisdizione.

  • l.r. Toscana n. 27/2014

    Disciplina l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico, nel rispetto della distinzione tra funzioni amministrative regionali e competenze commissariali.

  • d.P.G.R. Toscana 21 aprile 2015, n. 52/R

    Regolamento regionale di attuazione della l.r. Toscana n. 27/2014, richiamato dal ricorrente con riferimento alla distribuzione delle competenze in materia di reintegra.

  • l. 168/2017

    La disciplina dei domini collettivi non ha modificato il riparto tra funzioni amministrative regionali e giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione degli usi civici.

  • art. 11 d.lgs. 104/2010

    In caso di declinatoria di giurisdizione, consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e alle condizioni previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Rientra nella giurisdizione speciale del Commissario per la liquidazione degli usi civici la controversia che, anche quando sia formalmente proposta contro un atto regionale, contesti sostanzialmente la portata, l’esecuzione o l’autorità competente a dare attuazione a una decisione commissariale in materia di reintegra di terre civiche.
  • La giurisdizione del Commissario per gli usi civici sussiste quando la controversia richieda in via principale, e non soltanto incidentale, la soluzione di questioni relative all’esistenza, natura o estensione dei diritti di uso civico, alla qualità demaniale del suolo o all’appartenenza dei beni alle collettività civiche.
  • Il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici non attribuisce alle stesse poteri giurisdizionali né consente di sottrarre al Commissario la cognizione delle controversie concernenti i diritti di uso civico e l’esecuzione delle sue decisioni.
  • La legge sui domini collettivi non ha inciso sul riparto di competenze tra funzioni amministrative regionali e giurisdizione speciale del Commissario per la liquidazione degli usi civici.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici, la domanda può essere riproposta davanti a quest’ultimo nei termini e alle condizioni dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieUsi civici e demani collettiviGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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