Sentenza n. 1031/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 4638/2024 pubblicata il 18.11.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 2779/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4638/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle € 2.256,19 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, per attività svolte con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha documentato il titolo esecutivo, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notifica della sentenza, avvenuta il 27 dicembre 2024, rispettando il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione e l'inadempimento dell'amministrazione, rimasto incontestato. Ha ordinato al Ministero di versare alla ricorrente, entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, € 2.256,19 lordi, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente e senza compenso aggiuntivo, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d'istituto. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, poiché il titolo giudiziale già prevedeva gli interessi legali e il relativo tasso è stato ritenuto ampiamente satisfattivo anche rispetto a un eventuale ulteriore ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato, nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e respinto la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità non è stata riconosciuta quando il titolo da eseguire prevedeva già interessi legali ritenuti ampiamente satisfattivi anche per l'eventuale ritardo ulteriore.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 7 CCNL 2001
retribuzione professionale docenti
Costituisce il titolo contrattuale della pretesa economica riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario e oggetto di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento né fornisce elementi sull'esecuzione e risultano incontestati l'an e il quantum del credito riconosciuto dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e fissare le modalità dell'eventuale esecuzione sostitutiva.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando un ufficio pubblico competente e prevedendo la facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il titolo da eseguire preveda già interessi legali ritenuti sufficientemente satisfattivi anche per l'eventuale ritardo nell'adempimento.
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