Cassazione Penale, Sentenza n. 16591/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 2/11/2021 del Tribunale di Milano che aveva respinto il riesame contro l'ordinanza del GIP di Como del 7/10/2021. Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere per plurime contestazioni: occultamento e distruzione delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) e omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorso deduceva tre motivi: 1) vizio di motivazione nella valutazione del pericolo di recidiva, lamentando che non si era tenuto conto delle ammissioni e dell'improbabilità di ripetere il sistema illecito; 2) errore nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e mancata indicazione della data di scadenza della misura; 3) violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta della misura cautelare, poiché misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) sarebbero state idonee.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano la valutazione del pericolo di recidiva e l'idoneità della custodia in carcere e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'inquinamento probatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione, non è necessario individuare una precisa occasione futura: è sufficiente che personalità, modus operandi, tipologia delle condotte, e il contesto dimostrino un'elevata probabilità di reiterazione. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza e l'attualità del pericolo di recidiva richiamando precedenti condanne per analoghi reati, la costituzione di nuove società, l'uso di prestanome, la persistenza dell'attività illecita nonostante provvedimenti restrittivi e la presenza di una rete di contatti che rendeva realisticamente attuabile la reiterazione. Le ammissioni non sono state ritenute utili ad escludere il pericolo. Il motivo sulla proporzionalità è stato ritenuto infondato perché il carcere è risultato l'unica misura idonea a neutralizzare il rischio concreto di reiterazione. Per l'esito negativo del ricorso è stata riconosciuta la condanna alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Norma che punisce l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili; nel caso è il titolo di reato per cui è stata disposta la misura cautelare
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; contestata nel capo relativo alle omissioni IVA
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Disciplina l'esigenza cautelare della pericolosità sociale per recidiva/reiterazione; la Corte ha precisato che per valutare l'attualità e la concretezza del pericolo non è necessaria la specifica previsione di una occasione futura, ma una prognosi fondata su elementi concreti quali personalità, modus operandi e contesto
codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. a)
Riguarda il pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ha rilevato che, se la misura è stata adottata per il pericolo di recidiva, le osservazioni relative all'inquinamento probatorio possono avere funzione descrittiva della pericolosità ma non incidono sull'efficacia della misura basata sulla lett. c)
codice di procedura penale, art. 275
Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esclusione di misure meno afflittive per l'elevata capacità del ricorrente di reiterare il reato anche avvalendosi di prestanome
codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. d)
Prevede l'indicazione del termine o della data di scadenza della misura quando la sua durata è correlata a esigenze investigative; il ricorrente aveva lamentato la mancata fissazione, ma la Corte non ha ritenuto questo vizio capace di incidere sull'esito della misura fondata sul pericolo di recidiva
codice di procedura penale, art. 616
Norma sul regolamento delle spese processuali: la condanna alle spese è stata disposta a carico del ricorrente in caso di rigetto
legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274)
Ha introdotto il concetto di "attualità" del pericolo di reiterazione; la Corte ha chiarito che attualità non equivale a imminenza e si valuta con riferimento alla vicinanza temporale ai fatti e ad elementi recenti che indichino la persistenza del pericolo
Massime di principio
- Il pericolo di recidiva può essere fondato non solo su specifiche occasioni future, ma su elementi concreti relativi alla personalità, al modus operandi e al contesto: precedenti analoghi, ripetizione delle condotte nonostante condanne e uso di prestanome sono indicatori forti.
- Le ammissioni dell'indagato non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta la loro significatività rispetto alle condotte contestate e agli elementi probatori.
- Per ritenere "attuale" il pericolo di recidiva non è necessaria l'imminenza di un nuovo reato; è sufficiente la prossimità temporale ai fatti e l'esistenza di elementi recenti che rendano probabile la reiterazione.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può contribuire a descrivere la pericolosità dell'indagato, ma se la misura è stata motivata sulla base del rischio di recidiva, le eventuali censure sull'inquinamento probatorio non incidono sull'idoneità della misura adottata per la lett. c).
- La scelta della misura cautelare deve rispettare i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità: il giudice deve motivare perché misure meno afflittive non sarebbero sufficienti, ad esempio quando l'indagato dispone di una rete e di strumenti (prestanome, nuove società) che consentono la reiterazione.
- Un ricorso che si limiti a riprodurre i motivi del grado precedente senza un confronto critico con la motivazione impugnata è destinato a essere dichiarato infondato o inammissibile; la motivazione del giudice di merito va considerata nella sua struttura argomentativa complessiva.
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