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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16591/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 2/11/2021 del Tribunale di Milano che aveva respinto il riesame contro l'ordinanza del GIP di Como del 7/10/2021. Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere per plurime contestazioni: occultamento e distruzione delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) e omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorso deduceva tre motivi: 1) vizio di motivazione nella valutazione del pericolo di recidiva, lamentando che non si era tenuto conto delle ammissioni e dell'improbabilità di ripetere il sistema illecito; 2) errore nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e mancata indicazione della data di scadenza della misura; 3) violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta della misura cautelare, poiché misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) sarebbero state idonee.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano la valutazione del pericolo di recidiva e l'idoneità della custodia in carcere e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'inquinamento probatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione, non è necessario individuare una precisa occasione futura: è sufficiente che personalità, modus operandi, tipologia delle condotte, e il contesto dimostrino un'elevata probabilità di reiterazione. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza e l'attualità del pericolo di recidiva richiamando precedenti condanne per analoghi reati, la costituzione di nuove società, l'uso di prestanome, la persistenza dell'attività illecita nonostante provvedimenti restrittivi e la presenza di una rete di contatti che rendeva realisticamente attuabile la reiterazione. Le ammissioni non sono state ritenute utili ad escludere il pericolo. Il motivo sulla proporzionalità è stato ritenuto infondato perché il carcere è risultato l'unica misura idonea a neutralizzare il rischio concreto di reiterazione. Per l'esito negativo del ricorso è stata riconosciuta la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Norma che punisce l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili; nel caso è il titolo di reato per cui è stata disposta la misura cautelare

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; contestata nel capo relativo alle omissioni IVA

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Disciplina l'esigenza cautelare della pericolosità sociale per recidiva/reiterazione; la Corte ha precisato che per valutare l'attualità e la concretezza del pericolo non è necessaria la specifica previsione di una occasione futura, ma una prognosi fondata su elementi concreti quali personalità, modus operandi e contesto

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. a)

    Riguarda il pericolo di inquinamento probatorio; la Corte ha rilevato che, se la misura è stata adottata per il pericolo di recidiva, le osservazioni relative all'inquinamento probatorio possono avere funzione descrittiva della pericolosità ma non incidono sull'efficacia della misura basata sulla lett. c)

  • codice di procedura penale, art. 275

    Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'esclusione di misure meno afflittive per l'elevata capacità del ricorrente di reiterare il reato anche avvalendosi di prestanome

  • codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. d)

    Prevede l'indicazione del termine o della data di scadenza della misura quando la sua durata è correlata a esigenze investigative; il ricorrente aveva lamentato la mancata fissazione, ma la Corte non ha ritenuto questo vizio capace di incidere sull'esito della misura fondata sul pericolo di recidiva

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma sul regolamento delle spese processuali: la condanna alle spese è stata disposta a carico del ricorrente in caso di rigetto

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274)

    Ha introdotto il concetto di "attualità" del pericolo di reiterazione; la Corte ha chiarito che attualità non equivale a imminenza e si valuta con riferimento alla vicinanza temporale ai fatti e ad elementi recenti che indichino la persistenza del pericolo

Massime di principio

  • Il pericolo di recidiva può essere fondato non solo su specifiche occasioni future, ma su elementi concreti relativi alla personalità, al modus operandi e al contesto: precedenti analoghi, ripetizione delle condotte nonostante condanne e uso di prestanome sono indicatori forti.
  • Le ammissioni dell'indagato non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta la loro significatività rispetto alle condotte contestate e agli elementi probatori.
  • Per ritenere "attuale" il pericolo di recidiva non è necessaria l'imminenza di un nuovo reato; è sufficiente la prossimità temporale ai fatti e l'esistenza di elementi recenti che rendano probabile la reiterazione.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può contribuire a descrivere la pericolosità dell'indagato, ma se la misura è stata motivata sulla base del rischio di recidiva, le eventuali censure sull'inquinamento probatorio non incidono sull'idoneità della misura adottata per la lett. c).
  • La scelta della misura cautelare deve rispettare i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità: il giudice deve motivare perché misure meno afflittive non sarebbero sufficienti, ad esempio quando l'indagato dispone di una rete e di strumenti (prestanome, nuove società) che consentono la reiterazione.
  • Un ricorso che si limiti a riprodurre i motivi del grado precedente senza un confronto critico con la motivazione impugnata è destinato a essere dichiarato infondato o inammissibile; la motivazione del giudice di merito va considerata nella sua struttura argomentativa complessiva.

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