Cassazione Penale, Ordinanza n. 13168/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli ha applicato la pena di mesi 8 di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ai fini della cessione a terzi, ricondotta all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato proscioglimento, cioè ha chiesto che la Corte valutasse l'assenza dei presupposti per la condanna/patteggiamento. La Corte ha ritenuto però che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione sia consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura sul mancato proscioglimento non rientra tra essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'impugnazione non era riconducibile ai soli motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento, perché non riguardava né l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), che costituisce il provvedimento impugnato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere trattato secondo il rito camerale previsto da tale disposizione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
contro la sentenza di patteggiamento è ammesso ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna patteggiata per detenzione di cocaina ai fini di cessione a terzi in lieve entità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione al criterio per escludere la sanzione pecuniaria quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie tale assenza non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni in cassazione sono ammissibili solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura con cui l'imputato lamenti il mancato proscioglimento, senza dedurre uno dei vizi tipizzati dalla legge per il patteggiamento, non può essere esaminata in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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