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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20400/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 con cui il Comune contestava l'omessa denuncia e l'omesso versamento dell'imposta relativa a un immobile con area pertinenziale/edificabile, di cui la contribuente risultava titolare del 50% del diritto di usufrutto, mentre la nuda proprietà era delle figlie. La contribuente impugnava l'avviso e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Denunciava: 1) vizio di motivazione e violazione dello Statuto del contribuente e della L. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse contraddittorio perché qualificava la pretesa come omessa denuncia/omesso versamento pur dando conto di versamenti parziali; 2) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992, lamentando che l'avviso non chiarisse che l'imposta era riferita alla sola quota di usufrutto al 50% e che la pretesa fosse sproporzionata e non rivolta anche alle nude proprietarie; 3) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992, contestando la determinazione della superficie tassabile in mq 723,78 anziché 620 e l'omessa considerazione del vincolo di edificabilità derivante dalla vicinanza alla linea ferroviaria; 4) omessa valutazione del vincolo storico-architettonico e delle delibere comunali che avrebbero escluso o ridotto l'imponibilità degli immobili della fascia litoranea; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura degli interventi edilizi, che sarebbero stati di manutenzione straordinaria e non di recupero, con incidenza sulla base imponibile. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità, e comunque infondato quanto al quarto motivo, evidenziando anche la doppia conforme che rendeva inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato in via preliminare che il ricorso non esponeva compiutamente i fatti di causa e non consentiva di comprendere con precisione le domande originarie, i motivi di appello e il contenuto dell'avviso impugnato, con conseguente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per il mancato assolvimento degli oneri di specificità e autosufficienza. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché generici, non autosufficienti e in parte diretti a una rivalutazione del merito; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché il preteso vincolo storico-architettonico non risultava provato come vincolo culturale diretto idoneo a fondare l'agevolazione ICI e, in ogni caso, le delibere comunali richiamate non erano trascritte né dimostrate nel loro contenuto; il quinto motivo è stato ricondotto all'inammissibilità già affermata per il vizio motivazionale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione dei fatti di causa; la mancanza di una chiara ricostruzione del quadro fattuale e processuale comporta inammissibilità.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Chi censura un atto amministrativo o documenti del giudizio deve produrne il contenuto rilevante nel ricorso, trascrivendolo o riassumendolo, per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non è proponibile il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specifiche ragioni di divergenza tra le decisioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non consente di ottenere una rivalutazione del merito o di sostituire alla valutazione del giudice una diversa lettura dei fatti; richiede una vera violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È inammissibile quando la censura mira a un nuovo esame del merito o ricorre la doppia conforme; deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'avviso deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.

  • art. 5 d.lgs. 504/1992

    Rileva per la determinazione della base imponibile ICI in relazione ai terreni edificabili e al valore venale dell'area.

  • art. 6 d.lgs. 504/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al calcolo dell'imposta, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente argomentata.

  • art. 3 d.lgs. 504/1992

    Richiesto dalla ricorrente per contestare la soggettività passiva e la misura della pretesa, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile perché confliggente con l'accertamento di fatto della sentenza impugnata.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992

    La sentenza richiama la norma in relazione alla denuncia del valore dell'area edificabile invece del fabbricato oggetto di lavori.

  • art. 49 d.P.R. 753/1980

    Invocato per sostenere l'esistenza di un vincolo di distanza dalla ferrovia che limiterebbe l'edificabilità, ma la censura non è stata ritenuta specificamente dimostrata.

  • art. 2, comma 5, d.l. 16/1993 conv. in L. 75/1993

    L'agevolazione ICI per immobili di interesse storico-artistico è di stretta interpretazione e si applica solo ai beni soggetti a vincolo diretto.

  • art. 3 L. 1089/1939

    È il vincolo diretto richiamato dalla disciplina agevolativa sugli immobili di interesse storico-artistico.

  • art. 21 L. 1089/1939

    Il vincolo indiretto non basta per ottenere l'agevolazione ICI riservata agli immobili storico-artistici.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    La tutela del bene privato richiede la dichiarazione di interesse culturale da parte dell'autorità competente.

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    Per i beni privati, la tutela del patrimonio culturale è subordinata alla dichiarazione di interesse culturale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire una ricostruzione completa e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti; la mera contestazione assertiva del contenuto dell'avviso o della sentenza di merito non è sufficiente.
  • Le censure che investono la motivazione o il travisamento del fatto devono indicare in modo specifico il fatto storico decisivo e il suo esatto collocamento processuale; in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo deduzione delle ragioni di divergenza tra le decisioni di merito.
  • Quando si contesta un avviso di accertamento per difetto di motivazione, il ricorrente deve trascrivere o riassumere il contenuto dell'atto impugnato e indicare puntualmente i passaggi asseritamente erronei o omessi.
  • In materia ICI, l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto se il contribuente è posto in grado di conoscere i presupposti essenziali della pretesa e di difendersi sull'an e sul quantum; le contestazioni sul corretto calcolo dell'imposta attengono al merito e non al difetto di motivazione.
  • La deduzione di un vincolo storico-artistico o urbanistico ai fini dell'agevolazione fiscale richiede la prova puntuale del presupposto normativo richiesto dalla disciplina agevolativa; le norme di favore sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • L'agevolazione ICI per gli immobili di interesse storico-artistico presuppone un vincolo diretto e ufficializzato; il vincolo indiretto o meramente urbanistico non è sufficiente, e grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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