Sentenza n. 1125/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento del Comune di Firenze prot. n. 0489904 del 23.12.2025, di rigetto dell’istanza di Electra Italia S.r.l. del 13.11.2025 volta all’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici; - di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata da Electra Italia S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici su aree comunali
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria di contributi PNRR per infrastrutture di ricarica su strade extraurbane, aveva presentato al Comune un'istanza per l'installazione di infrastrutture in due aree comunali. Ha dedotto, in primo luogo, la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 12, comma 16-bis, del d.l. n. 19/2024, sostenendo che il diniego fosse tardivo. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 57, commi 8 e 14-bis, del d.l. n. 76/2020 e della direttiva 2006/123/CE, poiché il Comune avrebbe dovuto esaminare anche l'istanza privata nonostante la propria programmazione. In terzo luogo, ha contestato il riferimento del diniego al criterio di un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti, ritenuto superato dal criterio di un punto ogni sei veicoli elettrici previsto dalla normativa sopravvenuta. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il Comune ha sostenuto che l'istanza non rientrasse nell'ambito del silenzio-assenso speciale, che la programmazione comunale rendesse non accoglibile la domanda e che il provvedimento fosse meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si è costituito senza svolgere difese sostanziali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso, ma ha accolto gli altri tre motivi e ha annullato il diniego per quanto di ragione. Quanto al silenzio-assenso, il Collegio ha ritenuto applicabile in astratto l'art. 12, comma 16-bis, del d.l. n. 19/2024 anche quando l'infrastruttura sia collocata su strada urbana, purché il sito si trovi entro 1.000 metri dal limite di una strada extraurbana secondo la definizione del decreto ministeriale n. 109/2024. Tuttavia, la distanza deve essere calcolata secondo l'effettiva percorrenza stradale, non in linea d'aria. Le FAQ ministeriali non sono fonti del diritto, né circolari o interpretazioni autentiche vincolanti. Per il sito di viale Guidoni la ricorrente aveva prodotto una misurazione approssimativa in linea d'aria, non sufficiente a dimostrare il rispetto del limite; per il sito di via Detti aveva inoltre assunto come riferimento una strada urbana, e la vicinanza alla FI-PI-LI era stata solo dichiarata e non provata tecnicamente. Quanto al secondo motivo, il Comune avrebbe dovuto pubblicare l'avvenuta presentazione dell'istanza sul proprio sito e sulla Piattaforma unica nazionale e procedere alla valutazione solo dopo il decorso di quindici giorni, anche in presenza di una programmazione comunale già avviata. Il diniego diretto, senza previa pubblicazione, ha quindi violato l'art. 57, comma 8, del d.l. n. 76/2020. È stata inoltre ritenuta illegittima la motivazione fondata sul criterio di un punto ogni 1.000 abitanti, poiché il criterio era stato sostituito dalla normativa vigente con quello di un punto ogni sei veicoli elettrici in determinate condizioni. Le spiegazioni fornite dal Comune in giudizio circa la sufficienza della programmazione costituivano integrazione postuma della motivazione, non consentita in una fattispecie di attività non vincolata. Infine, il provvedimento non era meramente confermativo del precedente diniego, poiché riguardava siti diversi; pertanto il Comune avrebbe dovuto comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 12, comma 16-bis, d.l. n. 19/2024, convertito
l’istanza ... si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione ... non sia stato comunicato un provvedimento di diniego
Prevede un silenzio-assenso speciale, applicabile ai soli progetti ammessi al finanziamento PNRR e in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o derivanti dal diritto UE; nel caso concreto non è stata provata la sussistenza del requisito localizzativo.
art. 1, comma 1, lett. p), d.m. n. 109/2024
stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica ubicata su strada extraurbana, ovvero in uno spazio a destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore a 1.000 metri dal limite della strada extraurbana
La distanza massima va riferita alla concreta accessibilità stradale, quindi all'effettiva percorrenza che il veicolo deve compiere, e non alla mera distanza in linea d'aria.
art. 57, comma 8, d.l. n. 76/2020, convertito
il comune pubblica l’avvenuto ricevimento dell’istanza ... Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione può essere rilasciata
Impone al Comune di pubblicare l'istanza relativa a infrastrutture su suolo pubblico e di procedere alla valutazione dopo il decorso di quindici giorni, anche se esiste una programmazione comunale.
art. 57, comma 7, d.l. n. 76/2020, convertito
possono prevedere, ove tecnicamente possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici immatricolati
Il criterio vigente era quello riferito ai veicoli elettrici, non quello precedentemente parametrato a un punto ogni 1.000 abitanti.
art. 45, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 199/2021
Ha sostituito il precedente criterio numerico previsto dall'art. 57 del d.l. n. 76/2020 con quello riferito ai veicoli elettrici.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto era dovuto poiché l'istanza riguardava siti diversi da quelli oggetto del precedente diniego e il nuovo provvedimento non era meramente confermativo.
art. 8, comma 5, d.lgs. n. 257/2016
Individua la Piattaforma unica nazionale sulla quale deve essere pubblicato l'avvenuto ricevimento dell'istanza ai sensi dell'art. 57, comma 8, del d.l. n. 76/2020.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Richiamato dalla disciplina speciale del silenzio-assenso quale limite all'esercizio successivo dell'autotutela.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso speciale previsto per le infrastrutture di ricarica finanziate con fondi PNRR opera solo quando siano dimostrati tutti i presupposti normativi, compreso il requisito della localizzazione previsto dalla disciplina dell'incentivo; l'onere di provare tali presupposti grava su chi invoca l'effetto favorevole.
- Quando la normativa qualifica come rilevante la distanza di un'infrastruttura da una strada extraurbana, la misurazione deve considerare l'effettiva percorrenza stradale necessaria per raggiungere il sito, tenendo conto della disciplina del traffico e della conformazione della rete viaria, non la sola distanza geometrica in linea d'aria.
- Le FAQ pubblicate da un'amministrazione non costituiscono fonti del diritto, né circolari vincolanti o interpretazioni autentiche, e non vincolano il giudice nell'interpretazione della disciplina applicabile.
- L'amministrazione comunale, ricevuta un'istanza per infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, deve pubblicarne l'avvenuto ricevimento sul proprio sito istituzionale e sulla Piattaforma unica nazionale e può procedere alla valutazione dell'autorizzazione solo dopo il decorso del termine di quindici giorni; la previa esistenza di una programmazione comunale non consente di omettere tale fase.
- È illegittima la motivazione amministrativa fondata su un parametro normativo ormai sostituito; le ragioni ulteriormente sviluppate dall'amministrazione negli scritti difensivi non possono integrare postumamente la motivazione di un provvedimento discrezionale, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.
- Il preavviso di rigetto è dovuto per una nuova istanza relativa a siti differenti da quelli oggetto di un precedente diniego, non potendo il nuovo provvedimento essere qualificato come meramente confermativo del precedente.
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