Cassazione Penale, Sentenza n. 14741/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di motivazione nella richiesta di disapplicazione della recidiva amministrativa, poiché il precedente DASPO a carico del Taddei risaliva al 2004 (oltre quattordici anni prima); 2) richiesta di riduzione della durata dell'obbligo di presentarsi presso uffici di polizia; 3) richiesta di non convalida dell'obbligo di presentazione per ragioni lavorative (Taddei esercita commercio al dettaglio di prodotti ittici) ovvero di poter assolvere l'obbligo presso l'ufficio di polizia del luogo in cui si trova per motivi di lavoro o in occasione delle trasferte della Lazio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato in relazione al primo motivo (difetto di motivazione sulla recidiva) con assorbimento del secondo; ha dichiarato il terzo motivo inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Nel merito la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del G.i.p. con riferimento alla convalida dell'obbligo di presentazione in relazione alla pericolosità concreta, attesa la condotta del ricorrente (lancio di un artificio pirico in campo durante Spezia-Lazio del 14/03/2023). Tuttavia la qualificazione della recidiva da parte del G.i.p. risultava priva di adeguata motivazione (c.d. motivazione di stile) e pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di La Spezia, in altra persona, per nuovo esame su quel punto. È stata sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore del 25/10/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato)
Dispone che il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per soggetti già sottoposti a misura analoga sia accompagnato dall'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia e stabilisce la durata minima e massima (5-10 anni); tuttavia non esime il giudice della convalida dall'obbligo di valutare i fatti, la riconducibilità delle condotte al soggetto e la pericolosità concreta e attuale.
D.L. n. 119/2014 conv. in L. n. 146/2014
Ha introdotto l'automatismo che collega il precedente divieto all'obbligo di presentazione e ha inciso sulla durata; la Corte sottolinea che, nonostante le modifiche, il potere di valutazione del giudice resta necessario per rispettare la riserva di giurisdizione e i diritti fondamentali.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3): sent. n. 41899/13.09.2023 "Daniele", sent. n. 28067/03.11.2016 "Leopoldo", sent. n. 17411/30.03.2023 "Salvador"
Casi richiamati sanciscono il principio che il giudice della convalida deve motivare la riconducibilità delle condotte al soggetto e spiegare la valutazione della pericolosità concreta; l'automatismo non può escludere il sindacato giurisdizionale.
art. 13 Cost.
Riferimento costituzionale alla riserva di giurisdizione in tema di libertà personale: l'automatismo legislativo non può privare il giudice della necessaria valutazione e motivazione circa la libertà del soggetto.
Massime di principio
- Il giudice chiamato a convalidare un provvedimento questorile che impone obbligo di presentazione non può limitarsi a un controllo formale: deve motivare la riconducibilità delle condotte al soggetto e la pericolosità concreta e attuale.
- La recidiva amministrativa che incide sulla durata dell'obbligo non è automatica: il giudice deve valutare, anche in relazione al tempo trascorso e alla natura dei fatti, se il nuovo comportamento esprima una più accentuata pericolosità; motivazioni generiche o di stile sono insufficienti e comportano annullamento parziale con rinvio.
- Le eccezioni inerenti incompatibilità lavorativa rispetto all'obbligo di presentazione devono essere dettagliate e provate: deduzioni generiche risultano inammissibili o infondate.
- In caso di vizio motivazionale limitato (es. solo sulla recidiva), la Corte può annullare la parte viziata e rinviare il giudizio al G.i.p. per nuovo esame, sospendendo eventualmente l'efficacia del provvedimento nella parte interessata.
- Nel formulare ricorso è utile fornire elementi probatori sui cambiamenti di condotta, sull'anzianità del precedente e sull'effettiva impossibilità lavorativa di ottemperare all'obbligo, per ottenere la disapplicazione della recidiva o la riduzione della prescrizione.
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