Tribunale, Sentenza T-57/25
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 17 December 2025. — Transportes Centrais de Vergadela, Unipessoal, Lda v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark iTEC SkyNex – Earlier EU word mark SKYNET – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-57/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l'opposizione contro il marchio figurativo iTEC SkyNex basata sul marchio anteriore SKYNET. Pur confermando in larga parte la valutazione sul territorio rilevante e sui servizi, il Tribunale rileva un difetto di motivazione sulla comprensione del termine comune "sky" da parte del pubblico portoghese. Tale incoerenza impedisce il controllo di legittimità sulla conclusione di assenza di rischio di confusione, con conseguente annullamento ma non riforma della decisione.
Marchio UE – opposizione tra i segni iTEC SkyNex e SKYNET: la decisione del Board of Appeal è annullata per carenza e incoerenza della motivazione sulla comprensione del termine "sky" e sulla valutazione del rischio di confusione.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Prima commissione di ricorso di EUIPO, il Tribunale è chiamato a esaminare: 1) se la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in particolare quanto alla percezione del termine comune "sky" da parte del pubblico rilevante; 2) se la commissione di ricorso avesse correttamente valutato il pubblico di riferimento, il confronto dei servizi e la somiglianza dei segni ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; 3) se sussistessero i presupposti per l'annullamento e la riforma della decisione.
Principio di diritto
In materia di opposizione tra marchi UE, la decisione di EUIPO deve esporre in modo chiaro e coerente la motivazione relativa agli elementi decisivi della percezione del segno da parte del pubblico rilevante; se la decisione contiene un contrasto non spiegato circa la portata della comprensione di un elemento comune, il Tribunale non può controllarne la legittimità né sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso. In tal caso la decisione va annullata per violazione dell'obbligo di motivazione, mentre la riforma è esclusa quando il giudice non è in grado di determinare quale decisione avrebbe dovuto adottare l'organo amministrativo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE – opposizione tra iTEC SkyNex e SKYNET: annullamento per difetto di motivazione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Prima commissione di ricorso di EUIPO in una procedura di opposizione fondata sul rischio di confusione tra il segno figurativo iTEC SkyNex e il marchio anteriore SKYNET. Il Tribunale tratta sia il profilo sostanziale dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sia il profilo formale dell'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 94, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Fatti e procedimento amministrativo
Indra Sistemas, SA aveva depositato il 16 febbraio 2022 una domanda di marchio UE per un segno figurativo destinato, tra l'altro, a servizi di classe 39 connessi a trasporto, navigazione, controllo del traffico aereo, tracciamento, informazione sul trasporto e lancio di satelliti. Transportes Centrais de Vergadela, Unipessoal Lda. si era opposta alla registrazione invocando il marchio portoghese anteriore SKYNET, registrato per "fast international transport service". L'opposizione era stata accolta dalla Divisione di opposizione, ma la commissione di ricorso aveva riformato tale esito, respingendo integralmente l'opposizione per assenza di rischio di confusione.
Ammissibilità del ricorso
L'interveniente sosteneva l'inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza del petitum. Il Tribunale respinge tale eccezione, rilevando che l'atto introduttivo indicava sufficientemente l'oggetto del procedimento, la richiesta di annullamento e riforma della decisione contestata e i motivi di censura, così da consentire sia alla difesa sia al giudice di comprendere l'ambito della domanda.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in quattro censure:
- errore nell'individuazione del pubblico rilevante;
- errore nel confronto dei servizi di classe 39;
- errore nella valutazione della somiglianza dei segni;
- errore nella valutazione globale del rischio di confusione. Il Tribunale si sofferma soprattutto sulla terza censura, connessa alla motivazione sulla percezione del termine "sky".
Pubblico rilevante e territorio pertinente
Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva correttamente individuato il territorio rilevante nel Portogallo, nonostante un riferimento isolato, in un passaggio finale della decisione, al pubblico nell'Unione europea. Tale richiamo viene qualificato come mero errore materiale, privo di incidenza sull'esito complessivo della motivazione, poiché dal resto della decisione emergeva chiaramente che l'analisi era stata svolta rispetto al pubblico portoghese.
Confronto dei servizi
Quanto ai servizi, il Tribunale ritiene corretto il rilievo della commissione di ricorso secondo cui alcuni servizi della domanda erano identici ai servizi coperti dal marchio anteriore, in particolare trasporto, trasporto autonomo senza conducente e organizzazione del trasporto. Osserva inoltre che altri servizi, specie quelli relativi a informazioni sul trasporto, tracciamento e localizzazione, potevano essere considerati al più simili, perché complementari ai servizi di trasporto e suscettibili di provenire dalle stesse imprese. Per contro, i servizi relativi al lancio di satelliti e altri servizi non direttamente connessi al trasporto non presentavano una sufficiente vicinanza, poiché differivano per natura, finalità, canali commerciali e pubblico di riferimento.
Somiglianza dei segni e questione decisiva sulla percezione di "sky"
La commissione di ricorso aveva accertato una bassa somiglianza visiva, una somiglianza fonetica media e una bassa somiglianza concettuale tra i segni. Nel valutare l'elemento comune "sky", aveva però formulato affermazioni non coerenti: da un lato aveva sostenuto che "almeno una parte" del pubblico rilevante avrebbe riconosciuto il termine inglese; dall'altro aveva affermato che il pubblico portoghese avrebbe riconosciuto il termine, espressione che lascia intendere una comprensione generalizzata o quasi totale.
Il Tribunale ritiene che tale divergenza renda la motivazione poco chiara e internamente incoerente. La carenza non può essere sanata dalle spiegazioni fornite da EUIPO nel giudizio, poiché la legittimità dell'atto deve emergere dal suo testo e dal suo contesto, non da una ricostruzione ex post in giudizio.
Obbligo di motivazione e controllo giurisdizionale
Richiamando l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l'articolo 296 TFUE, il Tribunale ricorda che la motivazione deve rendere intelligibile il ragionamento seguito dall'organo che ha adottato l'atto e non può contenere contraddizioni interne tali da impedire la comprensione delle ragioni della decisione. Poiché il punto sulla comprensione del termine "sky" era centrale per la valutazione della somiglianza e del rischio di confusione, l'ambiguità motivazionale impediva al Tribunale di sindacare nel merito la conclusione di assenza di rischio di confusione.
Riforma della decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge la domanda di riforma, poiché non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso quando quest'ultima non ha espresso in modo sufficientemente chiaro la sua posizione su un punto decisivo. Di conseguenza, la decisione della commissione di ricorso viene annullata, mentre il resto del ricorso è respinto.
Spese
Poiché l'interveniente risulta soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente. EUIPO è tenuta a sopportare le proprie spese. Il Tribunale precisa inoltre che la questione delle spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso spetterà a quest'ultima alla luce della sentenza.
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