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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9163/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato la sua inammissibilità dell'appello per mancata allegazione di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio. Contestava la legittimità della dichiarazione di assenza pronunciata nel corso del giudizio di primo grado e sosteneva che, avendo richiesto tramite procuratore munito di procura speciale l'ammissione alla messa alla prova, doveva considerarsi "presente" ai sensi dell'art. 420 comma 2-ter cod. proc. pen., con conseguente applicabilità dell'art. 581 comma 1-ter che avrebbe reso in parte superfluo il mandato speciale per proporre appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'assenza dell'imputato fosse stata dichiarata nel 2021, quindi anteriormente all'introduzione del comma 2-ter dell'art. 420 cod. proc. pen. (introdotto dalla "Riforma Cartabia", D.Lgs. 10/10/2022 n.150 operativo dal 30/12/2022). Trattandosi di norma processuale, non si applica retroattivamente (principio tempus regit actum), per cui la nuova disciplina non poteva mutare lo status già accertato. Conseguentemente, ai fini di ammissibilità dell'appello doveva applicarsi la previgente formulazione dell'art. 581 (comma 1 quater) che richiedeva l'allegazione di mandato specifico con elezione/dichiarazione di domicilio; tale requisito non era stato soddisfatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1, comma 1-ter, comma 1-quater)

    La Corte ha applicato la versione vigente al momento del deposito dell'impugnazione: la previgente disciplina (comma 1-quater) richiedeva il mandato speciale ad impugnare con elezione/dichiarazione di domicilio; la nuova opzione prevista dal comma 1-ter (collegata allo status di "presenza") non era applicabile nel caso concreto perché lo status di assenza era stato accertato anteriormente alla riforma.

  • art. 420 cod. proc. pen. (comma 2-ter)

    La disposizione che considera "presente" l'imputato che abbia presentato istanza di ammissione a un procedimento speciale è entrata in vigore dal 30/12/2022. La Corte ha ritenuto che non potesse operare retroattivamente per incidere su una dichiarazione di assenza già pronunciata nel 2021.

  • art. 591 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))

    Richiamato nel provvedimento di inammissibilità come norma collegata alle formalità necessarie per l'impugnazione e alla regolarità del contributo di impugnazione.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla violazione di norme sul processo; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul presunto vizio di motivazione rispetto allo status di assenza/presenza.

  • D.Lgs. 10/10/2022 n.150 ("Riforma Cartabia"), art. 23 comma 1 lett. b)

    Ha introdotto nel codice la norma che ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 420. La Corte ha precisato che la modifica non può retroagire per alterare situazioni processuali già consolidate prima della sua entrata in vigore.

  • art. 2 cod. pen.

    Citato per spiegare che la regola di retroattività della norma penale più favorevole non si applica alla successione di norme processuali; la Corte ha invece richiamato il principio tempus regit actum per stabilire quale normativa regoli il procedimento nel tempo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Men zi onata come modifica successiva alla data del deposito dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto tali modifiche irrilevanti per la decisione perché intervenute dopo il fatto controverso o dopo il deposito.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data in cui è stata dichiarata l'assenza o la presenza dell'imputato: le modifiche processuali intervenute successivamente non si applicano retroattivamente se lo status è già stato accertato (principio tempus regit actum).
  • Se l'imputato è dichiarato "assente" prima dell'entrata in vigore di una norma che riconosce una diversa qualificazione (es. "presente" per istanza di messa alla prova), quella norma non muta automaticamente lo status e non elimina eventuali requisiti formali per l'impugnazione previsti dalla previgente disciplina.
  • Per proporre appello a nome di un imputato giudicato in absentia occorre allegare il mandato speciale ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio se tale requisito è espressamente richiesto dalla norma vigente al momento del deposito dell'appello.
  • Controllare sempre la normativa applicabile alla data rilevante (data della dichiarazione di assenza, data della sentenza, data di deposito dell'impugnazione) e anche le modifiche legislative successive che possono, se intervenute entro termini operativi diversi, non avere efficacia retroattiva.
  • La rappresentanza tramite procura per atti diversi (es. richiesta di messa alla prova) non sostituisce automaticamente la procura speciale necessaria per l'impugnazione, salvo che la normativa vigente lo preveda espressamente.

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