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Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Molise n. 84 del 17.03.2025, resa nel n. 172/2023 R.G..

Giustizia amministrativa202600069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita inottemperanza alla sentenza del TAR Molise n. 84 del 17 marzo 2025, che aveva annullato il diniego di condono e l’ordine di demolizione e condannato il Comune alle spese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 84/2025, sostenendo che da essa discendesse, oltre all’obbligo di pagare le spese liquidate e rimborsare il contributo unificato, anche l’obbligo conformativo di definire la pratica di condono edilizio presentata nel 1986 dal loro dante causa. Hanno dedotto che, nonostante la notifica della sentenza, il Comune fosse rimasto inerte sia nel dare seguito al giudicato sia nel pagare le somme dovute. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e ha poi documentato il pagamento delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il capo relativo alle spese della sentenza ottemperanda, poiché il Comune ne aveva documentato il pagamento e le ricorrenti non lo avevano contestato. Ha respinto nel merito la domanda di ottemperanza quanto alla definizione della pratica di condono: la sentenza n. 84/2025 aveva annullato l’ordinanza comunale perché fondata sull’erronea ritenuta inesistenza della domanda di condono, ma non conteneva alcuna statuizione che imponesse di concludere quel procedimento. Il giudice ha precisato che permane comunque l’obbligo del Comune di concludere il procedimento e che le interessate possono avvalersi degli ordinari rimedi contro l’inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre soltanto gli adempimenti che trovano fondamento nel contenuto precettivo del giudicato: l’annullamento di un atto per l’erroneo presupposto dell’inesistenza di una pratica non comporta, di per sé, una statuizione giudiziale che obblighi l’amministrazione a definirla.
  • Il pagamento, intervenuto nel corso del giudizio, delle somme liquidate dal giudicato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di ottemperanza limitatamente a tale capo.
  • L’assenza nel giudicato di uno specifico obbligo di concludere un procedimento non elimina l’obbligo dell’amministrazione di provvedervi secondo la legge né preclude l’impiego degli ordinari rimedi contro l’inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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