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Sentenza

Sentenza n. 970/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - i) della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Otranto prot. n. 8800 del 14.5.2021, ricevuta da Marzotta Maria Vita in data 19.5.2021 e da Marzotta Luigina in data 17.6.2021, recante ad oggetto «Istanza di Permesso di Costruire per “Progetto di recupero locali uffici e accasermamento batteria O.T. 588 località Orte in Otranto” - Chiusura con esito negativo del procedimento»; nonché, ove necessario, ii) della nota prot. n. 2920/2021, nella stessa richiamata, con la quale l'Ente Parco avrebbe definitivamente specificato che «…gli unici interventi consentiti fino all'approvazione del Paino del Parco sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria…»; - di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa, ove occorra, iii) la nota dello stesso Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Otranto prot. n. 4593 del 03/03/2021, di «Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 di chiusura con esito negativo del procedimento» e la corrispondente istruttoria svolta; con riserva di proposizione di corrispondente azione di condanna del Comune di Otranto, in persona del legale rappresentante p.t., nonché dei singoli soggetti eventualmente responsabili, al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e/o dal mancato e/o tardivo esercizio di quella obbligatoria nelle voci e misure che saranno all'uopo specificate e quantificate.

Giustizia amministrativa202101232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per il progetto di recupero di locali uffici e accasermamento, fondato sull'incompatibilità dell'intervento di ristrutturazione edilizia con la disciplina del Parco naturale regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il nuovo diniego comunale adottato dopo l'annullamento, con sentenza del TAR, di un precedente diniego fondato sull'impossibilità di accertare la consistenza originaria del fabbricato. Hanno dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del principio dell'one shot, sostenendo che il Comune non potesse fondare la riedizione del potere su una ragione ostativa già emergente e non contestata nel primo procedimento; in subordine, violazione dell'art. 10-bis e del giusto procedimento, poiché il preavviso di rigetto non sarebbe stato comunicato a una delle due comproprietarie, con difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 9 l.r. Puglia n. 30/2006, dei principi sul silenzio-assenso e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e travisamento, poiché il parere dell'Ente Parco sarebbe pervenuto dopo il perfezionamento del silenzio-assenso; infine, violazione dello Statuto del Consorzio del Parco, perché il parere sarebbe stato adottato dal Presidente senza la previa istruttoria del Comitato esecutivo e in contrasto con precedenti pareri favorevoli.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al principio dell'one shot, ha ritenuto applicabile il principio tempus regit actum: il primo diniego risaliva al 2015, mentre l'art. 10-bis l. 241/1990, nella formulazione invocata dalle ricorrenti, era successivo. Pertanto il Comune poteva rinnovare il diniego nel 2021 sulla base di una diversa motivazione; il nuovo limite sostanziale opera per i procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore, considerando il momento di presentazione dell'istanza e non quello del riesame conseguente all'annullamento. Quanto alla mancata comunicazione del preavviso a una ricorrente, il vizio non è stato ritenuto invalidante: il diniego era vincolato dalla disciplina regionale e fondato su una circostanza non contestata, ossia la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, sicché il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il parere dell'Ente Parco del 2021 è stato qualificato come presa d'atto della sentenza e ricognizione del quadro normativo, non innovativa rispetto ai pareri favorevoli del 2015; la competenza a qualificare l'intervento edilizio e a trarne le conseguenze ai fini dell'art. 4, comma 2, l.r. 30/2006 spettava al Comune. Non si è perfezionato il silenzio-assenso previsto dall'art. 9 l.r. 30/2006, perché la richiesta comunale era una richiesta di riesame di un parere già espresso, non una sollecitazione all'adozione del parere procedimentale originario. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disciplina introdotta dal d.l. n. 76/2020, in quanto pone un limite sostanziale al potere amministrativo e impone di considerare tutti i motivi ostativi, si applica ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore; rileva il momento di presentazione dell'istanza, non l'avvio del riesame dopo l'annullamento di un precedente atto.

  • art. 9 l.r. Puglia n. 30/2006

    Il silenzio-assenso non si perfeziona quando la richiesta dell'amministrazione riguarda il riesame di un parere già espresso e non l'adozione del parere procedimentale di competenza dell'Ente Parco.

  • art. 4, comma 2, l.r. Puglia n. 30/2006

    Fino all'adozione del Piano del Parco, la disciplina regionale impedisce gli interventi di ristrutturazione edilizia e ammette soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

  • art. 6 l.r. Puglia n. 30/2006

    Concorre, secondo il provvedimento, a delimitare gli interventi edilizi consentiti nell'area del Parco anteriormente all'adozione del Piano.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia costituisce il presupposto non contestato sulla base del quale il Comune ha applicato i divieti della disciplina regionale del Parco.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Pur non essendo espressamente richiamato nel dispositivo motivazionale, la ratio applicata è quella della non annullabilità del provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso per omissione del preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • Il principio dell'one shot previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 76/2020, quale limite sostanziale alla riedizione del potere amministrativo, si applica ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore; per individuare la disciplina applicabile rileva la data di presentazione dell'istanza, non quella del riesame avviato a seguito dell'annullamento di un precedente provvedimento.
  • L'amministrazione può adottare, in sede di riedizione del potere conseguente all'annullamento di un diniego risalente a un procedimento soggetto alla disciplina previgente, un nuovo diniego fondato su una motivazione diversa, se il nuovo limite alla concentrazione dei motivi ostativi non era ancora applicabile al procedimento originario.
  • L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del provvedimento quando il diniego è vincolato, il presupposto decisivo non è contestato e risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; la deroga introdotta nel 2020 riguarda i provvedimenti discrezionali.
  • Quando un ente parco abbia già espresso il proprio parere e l'amministrazione procedente chieda soltanto il riesame o la conferma di tale parere, il silenzio-assenso previsto per l'adozione del parere originario non si perfeziona sulla richiesta di riesame.
  • La qualificazione dell'intervento edilizio ai fini dell'applicazione dei divieti urbanistico-ambientali può spettare al Comune, se la disciplina di settore riserva all'amministrazione comunale il segmento decisionale relativo al titolo edilizio e l'ente parco si limita a esprimere il proprio parere di competenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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