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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1503/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna penale. Il ricorrente propone sei motivi: 1) nullità per mancata notifica personale dei rinvii d'udienza dovuti al COVID-19 (art.83 d.l. n.18/2020) e violazione dei diritti di difesa; 2) illegittima costituzione di parte civile tramite sostituto processuale senza delega espressa; 3) omesso deposito delle conclusioni della parte civile in appello, con richiesta di estromissione; 4) ammissione della lista testi depositata dalla persona offesa prima della costituzione formale nella procedura; 5) doglianza sulla valutazione probatoria, affermazione della responsabilità basata solo sulle dichiarazioni della parte civile e di un teste; 6) ulteriore censura sulla logicità della ricostruzione probatoria fondata su quelle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: 1) il rinvio comunicato al difensore è sufficiente anche se l'imputato non è domiciliato presso il legale (art.83 d.l. 18/2020), richiamando la funzione di rappresentanza e l'obbligo informativo del difensore; 2) la costituzione della parte civile via sostituto processuale era valida in virtù di una procura speciale conferita anche al sostituto (Sez. U. n.12213/2017 e giurisprudenza correlata); 3) l'omesso deposito di conclusioni in appello dalla parte civile non determina la sua estromissione perché le conclusioni di primo grado restano efficaci per il principio di immanenza (art.76 c.p.p.); 4) la lista testi depositata fuori udienza è ammissibile e la parte offesa, una volta costituita, ha diritto all'ammissione delle prove indicate; 5) e 6) le censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili: la Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto operata dai giudici di merito, che avevano motivato congruamente la decisione avvalendosi anche delle dichiarazioni del teste di polizia Patricelli. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (misure urgenti per il contenimento del contagio)

    art. 83 del d.l. n. 18 del 2020

    La comunicazione del rinvio d'udienza al difensore costituito è sufficiente anche se l'imputato non è domiciliato presso il difensore; il difensore ha l'obbligo di informare tempestivamente il cliente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione

    Limiti procedurali osservati nella impugnazione e rispetto dei termini per la formulazione dei motivi

  • art. 76 cod. proc. pen. (principio di immanenza)

    Le conclusioni della parte civile rese in primo grado restano efficaci anche in appello; la mancata partecipazione personale o mancato deposito in appello non comportano automatica estromissione

  • art. 602 e art. 523 cod. proc. pen.

    art. 602 cod. proc. pen.; art. 523 cod. proc. pen.

    L'omesso deposito delle conclusioni della parte civile in appello non esclude la sua presenza nel processo né invalida le conclusioni già depositate in primo grado

  • art. 468 cod. proc. pen.

    La persona offesa che si costituisce parte civile fuori udienza può depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione e, una volta costituita, ha diritto all'ammissione delle prove indicate

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.; artt. 582, 590 cod. pen.

    art. 530, comma 2; art. 582; art. 590

    Richiamati in rapporto alla censura sulla valutazione della prova; la Corte ribadisce il divieto per la cassazione di riesaminare nel merito le valutazioni probatorie non manifestamente illogiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato

  • Costituzione della Repubblica (art. 24, 25, 111)

    Richiamate in riferimento ai principi di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto che non siano stati violati alla luce della sufficiente comunicazione al difensore e della regolarità del processo

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 e 7)

    Richiamate dalle censure del ricorrente ma non ritenute violate dalla Corte alla luce della corretta tutela del diritto di difesa e della regolarità del procedimento

  • Sez. U., n. 12213 del 21/12/2017 (Zucchi)

    Giurisprudenza che stabilisce i limiti della costituzione della parte civile tramite sostituto processuale: occorre procura speciale che attribuisca espressamente la facoltà o la costituzione in udienza alla presenza del danneggiato; nel caso di specie la procura speciale c'era

Massime di principio

  • La comunicazione di rinvio d'udienza al difensore costituito è generalmente sufficiente a garantire il diritto di difesa anche se l'imputato non è domiciliato presso il difensore; il difensore ha l'obbligo di informare tempestivamente il proprio assistito
  • La costituzione di parte civile tramite sostituto processuale è valida solo ove la procura speciale conferisca espressa facoltà al sostituto o la costituzione avvenga in udienza in presenza del danneggiato
  • Le conclusioni della parte civile rese in primo grado mantengono efficacia in appello per effetto del principio di immanenza (art.76 c.p.p.); la mancata ripetizione in appello non comporta automaticamente estromissione
  • È ammissibile il deposito della lista testimoni da parte della persona offesa anche se effettuato prima della notificazione della costituzione; una volta costituita, la parte ha diritto all'ammissione delle prove indicate
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le critiche alla valutazione delle prove dei giudici di merito sono inammissibili salvo vizio di motivazione manifestamente illogico o arbitrario
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento di somme a titolo di ammenda (art.616 c.p.p.); valutare il rischio procedurale prima di proporre impugnazioni non fondate

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