Sentenza n. 3438/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna e il rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna, irrogata per accessi reiterati a banche dati della Guardia di finanza, nonché il rigetto del ricorso gerarchico. In primo grado aveva dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 653 c.p.p. e l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, sostenendo che la sentenza penale di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, confermata in appello, impedisse all’Amministrazione di esercitare l’azione disciplinare o comunque di ricostruire i fatti in modo diverso. Dall’altro lato aveva dedotto la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 1378 e 1398 del codice dell’ordinamento militare. Il TAR aveva accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e aveva annullato gli atti. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo: l’erronea assimilazione della sentenza di non luogo a procedere a una sentenza irrevocabile di assoluzione; la possibilità di attribuire rilevanza disciplinare a fatti già valutati penalmente, secondo i diversi parametri dell’ordinamento militare; e l’eccessiva estensione del sindacato giurisdizionale sul potere disciplinare. Il militare non ha riproposto in appello il motivo sulla tardività dell’avvio del procedimento, che il Consiglio di Stato ha ritenuto rinunciato.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con integrale reiezione del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha escluso che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., anche se confermata in appello, produca l’efficacia di giudicato disciplinare prevista dall’art. 653 c.p.p. Essa non è una sentenza di assoluzione pronunciata all’esito del giudizio e non è irrevocabile, poiché può essere revocata ai sensi dell’art. 434 c.p.p.; la sua eventuale approfondita valutazione del merito non modifica tali caratteristiche strutturali. Ne deriva che l’Amministrazione non era vincolata dalla ricostruzione penale e poteva rivalutare autonomamente i fatti, anche quanto alla loro riferibilità, alle finalità degli accessi e alla loro rilevanza disciplinare. Il Collegio ha ritenuto legittima la valorizzazione dei 24 accessi al sistema 3270 nei confronti di colleghi, effettuati senza attivare i canali gerarchici propri dell’ordinamento militare, nonché dei due accessi alla banca dati ACI relativi a veicoli del nucleo familiare, qualificati come estranei al servizio. La condotta poteva integrare un disvalore deontologico autonomo, riferibile ai doveri attinenti al grado e allo spirito di corpo, anche se penalmente irrilevante. Il potere disciplinare è stato esercitato entro i limiti della discrezionalità amministrativa: il sindacato giurisdizionale è circoscritto a illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità e travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nel caso concreto. Il motivo sulla tardività dell’avvio del procedimento è rimasto estraneo al giudizio d’appello perché non riproposto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 653 c.p.p.
la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso
L’efficacia vincolante in sede disciplinare presuppone una sentenza penale sia di assoluzione sia irrevocabile. La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. non rientra in tale paradigma.
art. 425 c.p.p.
sostenere l’accusa in giudizio
La sentenza di non luogo a procedere riguarda l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio e non costituisce una sentenza di assoluzione pronunciata all’esito del giudizio.
art. 434 c.p.p.
sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio
La possibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere esclude la sua irrevocabilità e quindi l’efficacia di giudicato disciplinare ex art. 653 c.p.p.
art. 648 c.p.p.
La nozione di irrevocabilità richiamata dal giudice presuppone una sentenza pronunciata in giudizio, contro la quale non sia ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Esprime, nell’ordinamento militare, l’autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale relativo ai medesimi fatti.
art. 713 d.P.R. 90/2010
doveri attinenti al grado
La violazione dei doveri connessi al grado può fondare una responsabilità disciplinare autonoma rispetto alla responsabilità penale.
art. 719 d.P.R. 90/2010
La reiterata consultazione di dati relativi a colleghi e il conseguente clima di malessere nel reparto possono essere valutati come lesivi dello spirito di corpo.
art. 751, comma 1, lett. a), punti 3) e 17), d.P.R. 90/2010
È richiamato nella contestazione disciplinare quale disposizione sanzionatoria collegata alle violazioni dei doveri militari.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Il motivo assorbito in primo grado, non riproposto in appello, si intende rinunciato e non rientra nel thema decidendum del giudizio d’appello.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., anche se confermata in appello e fondata sulla formula “perché il fatto non sussiste”, non è una sentenza penale irrevocabile di assoluzione ai sensi dell’art. 653 c.p.p.; pertanto non vincola l’Amministrazione nel procedimento disciplinare e resta suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 434 c.p.p.
- In assenza del vincolo previsto dall’art. 653 c.p.p., l’Amministrazione può ricostruire autonomamente i fatti oggetto di un procedimento penale e valutarli secondo i parametri propri dell’ordinamento disciplinare, purché l’accertamento sia sorretto da adeguata istruttoria e da una motivazione immune da illogicità, irragionevolezza e travisamento.
- Il medesimo fatto storico può essere penalmente irrilevante ma disciplinarmente censurabile, poiché il giudizio penale e quello disciplinare perseguono finalità diverse: il primo applica fattispecie incriminatrici tipiche e rispettose del principio di stretta legalità, mentre il secondo tutela anche i doveri di status, l’organizzazione, i rapporti gerarchici e il prestigio dell’istituzione.
- Nel procedimento disciplinare militare possono assumere autonomo rilievo la reiterazione degli accessi a banche dati, l’utilizzo di strumenti istituzionali per finalità estranee al servizio e il mancato ricorso ai canali gerarchici, anche quando l’accesso non integri il reato di accesso abusivo a sistema informatico.
- Le valutazioni sulla rilevanza disciplinare della condotta e sulla scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento dei fatti, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’Amministrazione.
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