Cassazione Civile, Ordinanza n. 33874/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Una società correntista aveva agito contro la banca chiedendo la restituzione di somme asseritamente non dovute addebitate in un rapporto di conto corrente, per complessivi euro 172.418,59 circa, deducendo la nullità di patti relativi a interessi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, valuta e altre spese, oltre a un danno da fatto illecito della banca. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando, tra l'altro, che il contratto era anteriore alla legge n. 108 del 1996, che l'usura sopravvenuta non era rilevante, e che la cliente non aveva provato i pagamenti indebiti, avendo prodotto solo estratti conto parziali e non il contratto. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello desunto l'anteriorità del rapporto e violato la regola della non contestazione; 2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., 115 c.p.c. e 119 t.u.b., per non avere utilizzato il primo estratto conto prodotto quale base di calcolo e per non avere considerato che gli estratti successivi avrebbero consentito di quantificare le poste indebite; 3) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia; 4) violazione degli artt. 1815, comma 2, c.c., 644 c.p. e L. n. 108/1996 per l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta; 5) violazione di varie norme codicistiche e della legge sull'usura per non aver dichiarato la nullità delle clausole denunciate e per avere respinto la domanda risarcitoria. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta una falsa applicazione delle regole sull'onere della prova, se la sentenza d'appello avesse inteso esonerare la correntista da tale onere per il solo difetto di forma scritta del contratto.
La decisione
La Cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a sollecitare una rivalutazione del fatto sull'epoca di conclusione del contratto; infondato il terzo per insussistenza di omissione di pronuncia; inammissibile il quarto per contrasto con un orientamento delle Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta; inammissibile il quinto perché diretto in realtà a un nuovo giudizio di merito. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi. La Corte ha chiarito che, in tema di ripetizione di indebito in conto corrente, l'attore deve provare l'assenza di causa dei pagamenti indebiti, ma tale prova può essere fornita anche aliunde e non richiede necessariamente la produzione del contratto; inoltre, per l'anatocismo vietato ratione temporis, i conteggi possono essere effettuati anche sulla base del primo saldo disponibile e non è indispensabile la ricostruzione del rapporto sin dall'apertura del conto, se gli estratti prodotti consentono di verificare l'indebito.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il pagamento indebito e la mancanza di causa giustificativa grava sull'attore che agisce in ripetizione dell'indebito; la norma non è violata se il giudice valuta le prove in modo non condiviso dalla parte.
art. 115 c.p.c.
La censura non può essere usata per ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
art. 116 c.p.c.
Le risultanze processuali e gli argomenti di prova possono contribuire a dimostrare l'assenza della causa debendi; il giudice può valorizzare il comportamento processuale della controparte.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non costituisce il fondamento decisivo della decisione della Cassazione.
art. 119 t.u.b.
Richiamato in relazione alla disponibilità degli estratti conto e alla prova del rapporto bancario.
art. 99 c.p.c.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che la domanda fosse stata comunque decisa.
art. 112 c.p.c.
Non vi è vizio di omessa pronuncia se il giudice decide la controversia, anche con esito sfavorevole alla parte istante.
art. 1815, comma 2, c.c.
Il motivo relativo all'usura sopravvenuta è stato dichiarato inammissibile perché contrario all'orientamento delle Sezioni Unite.
art. 644 c.p.
Richiamato nel motivo sull'usura, ma non decisivo per l'accoglimento.
L. n. 108 del 1996
La sua entrata in vigore è stata considerata irrilevante ai fini della c.d. usura sopravvenuta secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
art. 1283 c.c.
Per l'anatocismo, prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione composta era radicalmente vietata salvo i casi consentiti dalla norma.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo sull'usura sopravvenuta è stato dichiarato inammissibile perché contrastante con un orientamento consolidato delle Sezioni Unite senza offrire argomenti per mutarlo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata.
art. 61 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma non decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario, l'attore deve provare sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una valida causa giustificativa del pagamento, anche quando deduca la nullità di singole clausole del rapporto.
- La prova dell'indebito non richiede necessariamente la produzione del contratto di conto corrente: essa può essere fornita anche con altri mezzi di prova, incluse presunzioni, argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale della banca e, nei limiti consentiti, il giuramento.
- La mancata produzione degli estratti conto anteriori all'inizio del periodo documentato non è di per sé preclusiva dell'accoglimento della domanda, se gli estratti prodotti consentono di ricostruire il rapporto almeno dal primo saldo certo disponibile.
- Quanto all'anatocismo vietato nel periodo considerato, il giudice può effettuare i conteggi utilizzando il primo saldo documentato, senza dover necessariamente ricostruire il rapporto sin dalla sua apertura, quando la documentazione prodotta è idonea a dimostrare l'indebita capitalizzazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando sia stato erroneamente individuato il soggetto gravato dall'onere della prova, non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.
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