Cassazione Penale, Ordinanza n. 26933/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato, in parte qui rilevante, la condanna pronunciata all’esito di giudizio abbreviato nei confronti di un imputato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione, commessi ai danni della nonna e con condotta perdurante per il primo reato. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo che il verbale d’udienza del 16 giugno 2016 e le dichiarazioni della persona offesa avrebbero escluso il nesso teleologico tra l’azione violenta e la costrizione patrimoniale riferita ai capi C ed E; 2) violazione di legge in relazione all’art. 629 c.p. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, invocata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023; 3) vizio di motivazione sul medesimo mancato riconoscimento dell’attenuante; 4) violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 393 c.p., assumendo che le richieste di denaro alla nonna sarebbero state legittime perché l’imputato era privo di retribuzione ed erano somme modeste destinate alle quotidiane esigenze di vita; 5) vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi C ed E come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., valorizzando quanto dichiarato dalla persona offesa nel corso dell’esame del 13 giugno 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché richiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, senza indicare specifici travisamenti. Ha inoltre rilevato la mancata autosufficienza del ricorso, estesa anche al quinto motivo, per non essere stati integralmente trascritti o allegati gli atti richiamati. I motivi secondo e terzo sono stati considerati ripetitivi di censure già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, senza specifica critica delle ragioni della sentenza impugnata. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché la Corte territoriale aveva motivato logicamente l’inesistenza di un diritto dell’imputato a ottenere denaro dalla nonna, tenuto conto che il suo mantenimento era a carico dei genitori conviventi e che la persona offesa, anziana e con pensione esigua, necessitava a sua volta di assistenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove; il ricorso deve indicare specifici travisamenti o vizi logici rilevanti in sede di legittimità
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
la violazione di legge può essere dedotta solo nei limiti consentiti, non per proporre una diversa lettura del fatto o delle prove
art. 629 c.p.
richiamato sia per la configurazione dell’estorsione sia per la richiesta di riconoscimento della lieve entità del fatto
art. 393 c.p.
esercizio arbitrario delle proprie ragioni non configurabile quando manca un effettivo diritto del soggetto a pretendere la dazione di denaro
art. 52 d.lgs. 196/03
disposta l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
richiamo alla tutela della riservatezza nei provvedimenti diffusi
art. 629 cod. pen.
richiamato in relazione alla qualificazione dei fatti come estorsione e tentata estorsione
art. 393 cod. pen.
richiamato in relazione alla richiesta di riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, o del travisamento specifico di decisive emergenze processuali.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur richiamando atti del processo, non ne riproduca o alleghi in modo completo il contenuto rilevante, poiché il controllo della Corte di cassazione richiede autosufficienza del ricorso.
- Le censure che si limitano a contestare la persuasività o l’adeguatezza della motivazione, o a proporre una diversa lettura delle prove, non integrano un valido vizio denunciabile in cassazione.
- La mancata concessione di un’attenuante o la mancata riqualificazione giuridica del fatto non possono essere censurate efficacemente se il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia un errore di diritto o un vizio logico decisivo.
- L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è escluso quando il soggetto non sia titolare di un effettivo diritto alla pretesa fatta valere; la mera esigenza economica dell’agente non legittima richieste di denaro prive di base giuridica.
- Nel giudizio sull’estorsione, la situazione di vulnerabilità della persona offesa e la costanza dell’attività intimidatoria sono elementi idonei a escludere la qualificazione attenuata del fatto e a confermare la gravità della condotta.
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