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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07891/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La lite origina da un decreto ingiuntivo con cui un istituto di credito aveva richiesto a due garanti il pagamento di euro 150.000 in forza di una fideiussione prestata nel 2005 a garanzia del debito di un terzo congiunto. I garanti hanno opposto il decreto sostenendo, in sintesi, che la fideiussione fosse invalida perché il modulo sottoscritto era stato firmato senza indicazione dell’importo massimo garantito e sarebbe poi stato completato dalla banca in misura diversa da quella verbalmente pattuita; in subordine, hanno dedotto violazioni di correttezza e buona fede e richiesto la liberazione ex artt. 1955 e 1956 c.c., oltre a domande risarcitorie per danno non patrimoniale e per lite temeraria. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1938 c.c.: secondo i ricorrenti, trattandosi di fideiussione per obbligazioni future, l’indicazione dell’importo massimo garantito doveva risultare già nel testo sottoscritto, sicché il successivo riempimento del modulo da parte della banca non avrebbe potuto sanare la nullità; richiamavano inoltre la giurisprudenza sul limite massimo nelle fideiussioni per debiti futuri e sostenevano che il patto di riempimento, essendo solo orale, non potesse prevalere sul requisito legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese. Pur dando atto che la fideiussione, in sé, non è soggetta all’art. 117 TUB e che il patto di riempimento non richiede forma scritta, la Corte ha ritenuto che il comportamento della banca, che aveva ricevuto un mandato ad scribendum e non aveva trasmesso ai garanti il modulo completo secondo gli accordi, dovesse essere valutato alla stregua della buona fede oggettiva. In tale prospettiva, la condotta è stata qualificata come scorretta e come inesatto adempimento rispetto al programma negoziale, anche perché lasciava i garanti privi della possibilità di verificare il corretto completamento dell’atto, in un contesto in cui il limite massimo garantito assume rilievo essenziale ex art. 1938 c.c. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tale criterio.

Norme richiamate

  • art. 1938 c.c.

    Per la fideiussione per obbligazioni future è essenziale la determinazione dell'importo massimo garantito; la questione concreta non è la mera esistenza dell'accordo sul tetto, ma la sua corretta quantificazione e il rispetto del programma negoziale secondo buona fede.

  • art. 117 TUB

    Le norme di trasparenza e forma del testo unico bancario non si applicano direttamente al negozio fideiussorio prestato dal terzo a garanzia del debito del cliente della banca.

  • art. 1936 c.c.

    La fideiussione ha carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale, con conseguente collegamento funzionale alle vicende del rapporto garantito.

  • art. 1955 c.c.

    Invocato dai garanti in via subordinata come causa di liberazione per comportamento del creditore, ma non è stato oggetto di accoglimento nel giudizio di merito riportato nel testo.

  • art. 1956 c.c.

    Invocato in via subordinata dai garanti per la liberazione dal vincolo fideiussorio, senza esito favorevole nei gradi di merito menzionati.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dai garanti a fondamento della domanda di risarcimento per responsabilità aggravata/lite temeraria.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 1352 c.c.

    Richiamato nel ragionamento della Corte per escludere che il patto di riempimento dovesse essere necessariamente stipulato per iscritto.

  • art. 3 Cost.

    Evocato nella motivazione per escludere dubbi di legittimità costituzionale sulla differente posizione di debitore principale e fideiussore.

  • art. 486 c.p.

    Citato dai ricorrenti come indice dell'asserita illiceità anche penale della condotta bancaria, senza rilevanza decisiva nella decisione.

Massime di principio

  • Nella fideiussione prestata a garanzia di obbligazioni future, il dato essenziale è la determinazione dell'importo massimo garantito; quando il contratto venga compilato o completato da una sola parte, la controversia non si risolve solo in termini di validità formale, ma anche di corretto adempimento del patto di riempimento secondo buona fede.
  • Il patto di riempimento di una scrittura parzialmente in bianco non richiede, di regola, una forma scritta speciale; chi contesta l'abusivo riempimento deve però provare la difformità rispetto al mandato conferito.
  • La clausola generale di buona fede opera anche nella fase esecutiva e di completamento del rapporto negoziale come criterio di valutazione del comportamento delle parti: è scorretto il comportamento che, pur formalmente compatibile con l'accordo, frustri l'interesse dell'altra parte e ne impedisca il controllo sull'esatto adempimento.
  • Le norme di trasparenza bancarie non si estendono automaticamente al fideiussore terzo rispetto al rapporto bancario principale, ma il carattere accessorio della garanzia non esclude il controllo sul rispetto della buona fede nell'esecuzione del programma negoziale convenuto tra banca e garanti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoMora
RamiBancario e finanziarioObbligazioniContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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