Cassazione Penale, Sentenza n. 38489/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova (27/03/2023) e la successiva sentenza di estinzione (06/11/2023), censurando la valutazione del Tribunale di Pesaro secondo cui la prestazione riparatoria prevista dal programma (versamento di euro 5.000,00 all'Agenzia delle Entrate) sarebbe stata adeguata. Il ricorrente ha ritenuto che tale somma sia manifestamente sproporzionata rispetto all'ingiusto profitto contestato (e quantificato in euro 401.778,29) e che il giudice di merito abbia omesso di approfondire le condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, incidendo così sul presupposto di validità dell'istanza di messa alla prova e sulla effettività delle condotte riparatorie e risarcitorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Pesaro abbia adeguatamente motivato la scelta di non acquisire ulteriori informazioni sulle condizioni di vita ed economiche dell'imputato, avendo ricevuto e ritenuto congrua la relazione dell'UEPE che indicava la prestazione risarcitoria come "a titolo riparativo e simbolico" e documentando il bonifico di euro 5.000,00. La Corte ha ribadito il principio secondo cui il risarcimento deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale "ove possibile" o, in alternativa, rappresentare lo sforzo massimo esigibile alla luce delle condizioni economiche dell'imputato; inoltre ha escluso la possibilità per la Corte di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e della congruità motivazionale esposta.
Norme richiamate
art. 464-septies cod.proc.pen.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del reato dopo esito positivo della messa alla prova; la Corte conferma l'operato del giudice di merito che ha pronunciato la non doversi procedere ai sensi di questa disposizione.
art. 10-bis D.Lgs. 74/2000
Norma sostanziale relativa ai reati tributari contestati all'imputato; quadro normativo dei fatti contestati per i periodi d'imposta 2018 e 2019.
art. 168-bis cod.pen., comma 2
Il requisito del risarcimento nel programma di messa alla prova ha natura prescrittiva ma non assoluta: il risarcimento è richiesto "ove possibile" e pertanto il giudice deve valutare se la riparazione sia praticabile in concreto con riferimento anche a fattori oggettivi esterni alla sfera dell'imputato.
art. 464-bis cod.proc.pen.
"tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alla condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato"
Attribuisce al giudice poteri istruttori per acquisire informazioni sulle condizioni dell'imputato qualora sorgano dubbi sull'adeguatezza del programma; la Corte osserva che tali poteri devono essere esercitati se sussistono temi di indagine da approfondire.
art. 464-quater cod.proc.pen.
"ha la facoltà, e non l'obbligo, di integrare o modificare il programma"
Il giudice non è obbligato ad integrare o modificare il programma predisposto, ma può farlo esercitando i poteri istruttori se necessario; la valutazione rimane comunque di merito del giudice di primo grado.
art. 133 cod.pen.
Richiamato come parametro valutativo: gli elementi di cui all'art. 133 (circostanze e personalità dell'imputato) devono informare la valutazione dell'adeguatezza del programma di messa alla prova, anche in relazione alla coerenza con la gravità del fatto.
art. 141-ter, comma 3, disp. att. cod.proc.pen.
"specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie"
Attribuisce all'UEPE l'obbligo di riferire dettagliatamente sulle condizioni economiche e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie; la Corte ha ritenuto decisiva la relazione UEPE nel giustificare la scelta del Tribunale.
Massime di principio
- La messa alla prova richiede che il programma contenga condotte riparatorie, ma l'integrale risarcimento non è sempre obbligatorio: il risarcimento va richiesto "ove possibile" e in concreto valutato rispetto alle condizioni economiche dell'imputato.
- Il giudice deve valutare l'adeguatezza della prestazione riparatoria sia rispetto al pregiudizio patrimoniale della vittima sia in relazione alla capacità economica del responsabile; la prestazione può essere "simbolica" se conforme alle risultanze istruttorie che documentano l'impossibilità di un più elevato contributo.
- In presenza di fondate ragioni di dubitare delle condizioni economiche o della congruità della proposta, il giudice è tenuto ad attivare i poteri istruttori di cui all'art. 464-bis per acquisire informazioni supplementari (polizia giudiziaria, servizi sociali, UEPE, ecc.).
- La Corte di Cassazione esercita controllo di legittimità; non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti o nella riconsiderazione dell'opportunità del programma quando la motivazione del giudice è congrua e sufficiente.
- La relazione dell'UEPE, se specifica sulle condizioni economiche e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie, ha rilievo decisivo e può giustificare la scelta del giudice di ritenere adeguata una prestazione apparentemente modesta.
- Il consenso del pubblico ministero alla messa alla prova rafforza la valutazione di merito, ma non è condizione necessaria né esclude l'obbligo del giudice di indagare se sussistono elementi che pongano dubbi sulla congruità del programma.
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