Cassazione Civile, Ordinanza n. 22226/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore diretto)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di prelazione e poi di riscatto agrario relativa alla vendita di un fondo agricolo confinante. Il soggetto che aveva acquistato il terreno ha resistito alla domanda proposta dal confinante coltivatore diretto, sostenendo che quest’ultimo non possedesse i requisiti per esercitare il diritto, in particolare perché due dei soggetti originariamente attori erano nudi proprietari e uno era usufruttuario. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la corte territoriale ha invece accertato che il confinante aveva i requisiti per prelazione/riscatto agrario, valorizzando prova testimoniale, visura camerale, iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli e dichiarazioni dei redditi. Con il ricorso per cassazione l’acquirente ha denunciato violazione degli artt. 394 e 112 c.p.c., lamentando che la corte di merito non si fosse pronunciata sul "titolo legittimo" che avrebbe abilitato il confinante a coltivare il fondo oggetto di riscatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che, nel giudizio di rinvio, il tema del "titolo legittimo" era stato già ricompreso nell’accertamento di fatto compiuto nella precedente fase e che il giudice di rinvio doveva soltanto verificare in concreto se il nudo proprietario coltivasse il fondo legittimamente, potendo ciò derivare anche dal consenso dell’usufruttuario, senza necessità di un esplicito contratto di comodato o affitto. Poiché la sentenza impugnata aveva dato conto di tale titolo legittimo e degli altri requisiti di legge, il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 394 c.p.c.
nel giudizio di rinvio il motivo è stato ritenuto infondato perché il tema del titolo legittimo non era rimasto estraneo al giudizio di rinvio, ma già oggetto dell’accertamento demandato dalla precedente cassazione
art. 112 c.p.c.
non vi è stata omessa pronuncia, poiché la corte di rinvio ha esaminato il presupposto del titolo legittimo e lo ha ritenuto sussistente nell’ambito dell’accertamento di fatto
art. 7 L. 817/1971
disciplina la prelazione agraria del coltivatore confinante, applicata alla fattispecie
art. 8 L. 590/1965
richiamato come parametro dei requisiti per l’esercizio della prelazione/riscatto agrario da parte del coltivatore diretto
art. 44 Cost.
richiamato come base costituzionale del favor per il miglioramento e l’efficienza dell’impresa agricola
art. 47 Cost.
richiamato in coerenza con la finalità di favorire l’accesso e la valorizzazione della proprietà e dell’impresa agricola
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla precedente cassazione: se la Corte di legittimità ha già indicato quale accertamento di fatto compiere, non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di rinvio esamini quel profilo nell’ambito dell’istruttoria svolta.
- Ai fini della prelazione agraria del confinante, la coltivazione diretta del fondo deve essere svolta legittimamente, ma la legittimazione al possesso e alla coltivazione non richiede necessariamente un rapporto agrario tipico o un contratto formale; può essere sufficiente un consenso tollerato o comunque non contra ius.
- Il requisito del "titolo legittimo" va accertato in concreto e può consistere anche nel fatto che l’usufruttuario abbia consentito la coltivazione del fondo da parte del nudo proprietario.
- La funzione della prelazione agraria è quella di favorire l’ampliamento e l’efficienza dell’impresa agricola; perciò l’interpretazione dei requisiti deve restare coerente con tale finalità senza introdurre requisiti non previsti dalla legge.
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia non può essere accolta quando la sentenza impugnata risulti aver effettivamente affrontato, anche implicitamente ma in modo riconoscibile, il punto decisivo devoluto al giudice del rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22200/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22201/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22202/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22203/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22204/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22206/2021 del 04/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →