Sentenza n. 746/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro n. 3269/2025, pubblicata in data 29.04.2025, nel procedimento n. r.g. 18465/2024, notificata all’Amministrazione in data 05.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente l'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 aprile 2025, non impugnata e quindi passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuna delle annualità 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 5 maggio 2025 e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatoro nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Verificati il passaggio in giudicato, la regolare notificazione presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo tardivo o all'adempimento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto presupposto per procedere giudizialmente all'ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a riconoscere una prestazione o un'utilità produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato obbligo conformativo ed esecutivo, azionabile mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato della pronuncia azionata, la sua notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'Amministrazione legittimano l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; l'adempimento amministrativo può intervenire anche dopo la nomina e impedire o interrompere l'intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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