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Sentenza

Sentenza n. 3021/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del diniego parziale all’accesso agli atti del 4.7.2025, prot. QG/35671, a riscontro dell’istanza prot. QG/2025/27237 del 26.5.2025, nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione degli atti indicati ai punti 3 e 4 della predetta istanza,

Giustizia amministrativa202510099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativo a un'istanza e al nulla osta rilasciato a un'impresa concorrente per l'impiego di autobus nel servizio di linea collegato a una gara per servizi di trasporto pubblico locale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego parziale opposto da Roma Capitale e l'accertamento del diritto di accesso a un'istanza, con relativi allegati, presentata dall'impresa controinteressata per ottenere il nulla osta all'impiego di autobus nel servizio di linea collegato a un lotto della gara ATAC, nonché al nulla osta eventualmente rilasciato. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013, il difetto o l'apparenza della motivazione e l'eccesso di potere. La ricorrente ha rappresentato di essere impresa concorrente operante nello stesso settore e mercato, seconda classificata in un diverso lotto della gara, e di voler verificare se la controinteressata avesse offerto gli stessi autobus per più lotti, prospettando possibili iniziative risarcitorie, azioni per concorrenza sleale, subentro, esposti o denunce ad ANAC, AGCM e autorità giudiziaria. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione, rilevando che non erano stati individuati con precisione né il periodo di riferimento né il nulla osta cui si riferiva l'istanza e che le finalità dell'accesso apparivano esplorative. Prima della camera di consiglio la ricorrente ha riconosciuto che, per errore materiale, alla notificazione via PEC era stata allegata l'istanza di accesso anziché il ricorso, pur avendo depositato nel fascicolo l'originale informatico del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della notificazione del ricorso. È stato accertato che alla PEC del 3 settembre 2025 non era stata allegata una copia del ricorso, ma soltanto la procura alle liti, la relazione di notifica e l'istanza di accesso agli atti. La mancanza dell'atto introduttivo nella notificazione impediva la valida instaurazione del giudizio, senza necessità di esaminare nel merito i motivi relativi al diritto di accesso, alla motivazione del diniego o al carattere esplorativo dell'istanza. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori, in favore della società controinteressata; nulla è stato disposto per le spese nei confronti di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La disposizione è richiamata dalla controinteressata con riferimento ai requisiti della notificazione del ricorso; la decisione si fonda sull'accertata mancata allegazione del ricorso alla PEC notificata.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina del rito in materia di accesso; il giudizio è stato definito in rito per invalidità della notificazione, senza esame della domanda di accesso.

  • artt. 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno del diritto di accesso, ma non sono stati esaminati nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. 33/2013

    È stato invocato dalla ricorrente anche con riferimento all'accesso civico generalizzato, ma la relativa questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso giurisdizionale amministrativo è inesistente e determina l'inammissibilità del giudizio quando alla PEC notificata non viene allegata una copia dell'atto introduttivo, anche se l'originale informatico del ricorso è stato successivamente depositato nel fascicolo processuale.
  • La produzione nel fascicolo processuale dell'originale informatico del ricorso non sana la mancata notificazione del ricorso alla controparte, quando la notificazione abbia avuto a oggetto un atto diverso, quale l'istanza amministrativa di accesso.
  • L'inammissibilità derivante da un vizio radicale della notificazione impedisce l'esame nel merito delle questioni relative alla sussistenza del diritto di accesso, alla motivazione del diniego e alle finalità dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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