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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16169/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di un immobile locato a uffici giudiziari ha chiesto il pagamento di somme per spese di ripristino dell'immobile e per canoni di locazione relativi a un determinato periodo. In primo grado il Tribunale ha rigettato le domande nei confronti del Ministero e ha accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria verso il Comune. La Corte d'appello ha poi rigettato integralmente il gravame della società. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1230, 1231 e 1362 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il contratto del 2009 come nuovo contratto di locazione anziché come rinnovo o rinnovazione di quello originario, e che la motivazione si riducesse alla sola diversa intestazione dell'accordo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1590 e 1591 c.c., assumendo che fosse illegittimo il rifiuto della restituzione dell'immobile e che la decisione avesse erroneamente fatto leva sul contratto del 2009; il terzo motivo non è stato esaminato nel testo fornito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato quanto al primo motivo: ha affermato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova interpretazione del rapporto negoziale, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti stretti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, qui non adeguatamente illustrati; ha inoltre escluso la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, osservando che la motivazione era esistente, intellegibile e congrua. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Taranto e del Ministero della Giustizia, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Indica il rito utilizzato per la controversia locatizia.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione nei termini del minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca il contenuto minimo costituzionalmente rilevante; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente e intelligibile.

  • artt. 1230 e 1231 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura novativa o meno dell'accordo del 2009.

  • art. 1362 c.c.

    I canoni legali di interpretazione contrattuale devono essere specificamente indicati e dimostrati nella censura; non basta un richiamo generico.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi di restituzione del bene locato.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato in relazione alle conseguenze del ritardato rilascio dell'immobile locato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa del rapporto negoziale.
  • Il ricorso per cassazione che deduca violazione dei canoni ermeneutici contrattuali deve indicare in modo specifico quali criteri legali siano stati violati e in che modo; un richiamo generico all'art. 1362 c.c. non è sufficiente.
  • La denuncia di motivazione apparente o di nullità della sentenza per difetto del contenuto minimo costituzionalmente richiesto è infondata quando la decisione impugnata contenga una motivazione effettiva, comprensibile e logicamente coerente.
  • Non è consentito costruire il vizio di legittimità sulla base di elementi estranei al testo della sentenza impugnata, poiché il controllo della Cassazione deve misurarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
  • Quando il primo motivo di ricorso è inammissibile o infondato e investe la qualificazione del rapporto, il motivo successivo che dipende da quella stessa qualificazione può risultare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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