Cassazione Civile, Ordinanza n. 03346/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di appalto integrato stipulati tra una società appaltatrice e una società concessionaria pubblica per lavori stradali e viari. Dopo una prima informativa prefettizia antimafia interdittiva del 23 novembre 2010, la stazione appaltante ordinava l’immediata interruzione dei lavori. Successivamente l’impresa chiedeva l’aggiornamento dell’informativa e veniva emessa una nuova informativa supplementare atipica del 21 luglio 2011. La stazione appaltante comunicava quindi il recesso dai contratti il 25 luglio 2011. L’impresa conveniva in giudizio la committente chiedendo la risoluzione dei contratti per fatto e colpa della stessa, il pagamento delle opere eseguite e dei materiali, nonché il risarcimento dei danni; in subordine chiedeva che il recesso fosse qualificato secondo la disciplina speciale dei contratti pubblici. In appello e poi in cassazione censurava, in sintesi: la qualificazione delle due informative prefettizie come ugualmente idonee a fondare valutazioni discrezionali della stazione appaltante; l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla cronologia delle informative e al fatto che il recesso sarebbe stato disposto quando la prima informativa non era più efficace; la violazione del giudicato sulla giurisdizione; la motivazione apparente sulla quantificazione delle somme dovute; la mancata ammissione di CTU; la violazione del principio di non contestazione; e l’omessa pronuncia sulle singole domande di pagamento riferite alle riserve iscritte nei verbali di consistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per effetto della doppia conforme; ha accolto il settimo motivo per omessa pronuncia sulle domande specifiche di pagamento, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame delle domande economiche non esaminate. La Corte ha ribadito che il recesso della stazione appaltante, nel quadro delle informative antimafia, può essere legittimo e che la seconda informativa atipica legittimava una valutazione discrezionale dell’amministrazione; ha però rilevato che il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulle singole pretese risarcitorie e di pagamento formulate in relazione alle riserve iscritte nei vari appalti.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998
comma 7, lettera c; comma 8; comma 9
La Corte distingue tra informativa antimafia interdittiva e informativa supplementare atipica; la seconda non produce effetto interdittivo automatico ma consente una valutazione discrezionale dell’amministrazione destinataria.
art. 11 d.P.R. n. 252 del 1998
Viene richiamato come base del recesso nei rapporti di appalto in presenza di informative antimafia, con diritto dell’appaltatore al valore delle opere eseguite e al rimborso delle spese nei limiti delle utilità conseguite.
art. 4 d.lgs. n. 490 del 1994
Le informazioni antimafia successive alla stipulazione possono legittimare la revoca o il recesso, ma solo secondo il regime previsto dalla norma e con le conseguenze economiche ivi indicate.
art. 1-septies del d.l. n. 629 del 1982, conv. in l. n. 726 del 1982
Le informazioni supplementari atipiche sono utilizzabili per valutazioni discrezionali dell’amministrazione; non operano come interdittive automatiche.
art. 386 c.p.c.
La decisione sulla giurisdizione non vincola il giudice del merito quanto alla fondatezza della domanda; il giudicato sulla giurisdizione non impedisce l’accertamento dei fatti impeditivi o la verifica della sussistenza del diritto fatto valere.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è precluso il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull’omesso esame di fatti decisivi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca del tutto l’esposizione logico-giuridica; qui la Corte esclude il vizio quanto alla CTU e alla quantificazione, ma non rispetto all’omessa pronuncia sulle singole domande.
art. 115 c.p.c.
Il motivo sulla non contestazione è dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha trascritto integralmente le difese della controparte in primo grado, impedendo il controllo sulla specificità della contestazione.
art. 61 c.p.c.
La consulenza tecnica d’ufficio non può surrogare l’onere probatorio della parte né essere usata in via esplorativa.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte; l’omissione integra vizio rilevante e, nel caso concreto, ha determinato la cassazione limitatamente alle domande economiche non esaminate.
art. 277 c.p.c.
La decisione deve coprire tutte le domande e i punti devoluti al giudice, con correlata necessità di pronuncia espressa.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla funzione della CTU e al principio del giusto processo, che non consente di usare la consulenza per supplire alle carenze probatorie delle parti.
Massime di principio
- L’informativa antimafia interdittiva e l’informativa supplementare atipica hanno natura diversa: la prima vincola la stazione appaltante, la seconda le attribuisce solo un potere di valutazione discrezionale, che deve essere motivato.
- Nel giudizio di merito la decisione sulla giurisdizione non impedisce al giudice di accertare se, in concreto, il fatto dedotto integri o meno il diritto azionato; il giudicato sulla giurisdizione non copre il merito della controversia.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di fatti decisivi è precluso se le due decisioni di merito si fondano sulla medesima ratio fattuale.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di prova sostitutivo dell’onere allegatorio e probatorio della parte e non può essere chiesta per esplorare fatti che la parte avrebbe dovuto documentare.
- Il giudice deve pronunciarsi specificamente su tutte le domande ritualmente formulate; l’omessa decisione su singole pretese economiche integra vizio di omessa pronuncia e comporta cassazione con rinvio limitatamente a quei capi.
- Per far valere la violazione del principio di non contestazione occorre riportare in modo completo le difese della controparte rilevanti nel grado precedente, altrimenti la censura non è scrutinabile in cassazione.
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