Ordinanza n. 259/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli in data 09 Novembre 2025; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della richiesta di primo ingresso, adottato dalla Prefettura di Napoli il 9 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha archiviato la richiesta di primo ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie procedimentali, sostenendo che le omissioni dell'Amministrazione avessero nella fattispecie una valenza sostanziale; ha inoltre rappresentato che la mancata tempestiva sottoscrizione digitale del contratto di lavoro era giustificata dalle circostanze allegate e che il contratto era stato successivamente effettivamente sottoscritto, con contestuale invio del modello Unilav, prima dell'adozione del provvedimento impugnato. Tali circostanze, secondo il ricorrente, erano già state rappresentate all'Amministrazione in sede procedimentale.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia le ragioni per la sospensione dell'atto. Ha attribuito rilievo alla possibile pretermissione delle garanzie procedimentali, ritenuta non meramente formale alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta, già sottoposta all'Amministrazione. Ha inoltre considerato plausibilmente giustificata la mancata tempestiva sottoscrizione digitale del contratto di lavoro, rilevando che la sottoscrizione e l'invio del modello Unilav erano comunque avvenuti prima dell'adozione del provvedimento. In ogni caso, la stipulazione effettiva del contratto avrebbe dovuto essere valutata dall'Amministrazione nell'esercizio del potere contestato. La domanda cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia del provvedimento sospesa. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il giudice ha concesso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato all'esito della sommaria delibazione propria della fase interinale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la violazione delle garanzie procedimentali può assumere rilievo sostanziale, e non meramente formale, quando dagli atti e dalle allegazioni emerga che il contraddittorio avrebbe potuto incidere concretamente sulla decisione amministrativa.
- L'Amministrazione, prima di archiviare una richiesta di primo ingresso per ragioni connesse alla sottoscrizione del contratto di lavoro, deve valutare le giustificazioni dell'interessato e la documentazione già prodotta nel procedimento.
- La sottoscrizione del contratto di lavoro e l'invio del modello Unilav avvenuti prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione costituiscono circostanze rilevanti che l'Amministrazione deve esaminare nell'esercizio del potere, anche se non tempestivamente formalizzate secondo le modalità inizialmente richieste.
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento può essere disposta quando una sommaria valutazione evidenzi sia la plausibile illegittimità dell'atto sia la concreta rilevanza delle circostanze documentali preterm esse dall'Amministrazione.
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