Cassazione Penale, Sentenza n. 29626/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bevilacqua impugna la riforma del Tribunale (giudizio abbreviato del 27/10/2017) che lo aveva dichiarato responsabile della contravvenzione ex art.650 c.p. per non aver portato con sé la carta precettiva prevista dalla misura di prevenzione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: 1) sulla responsabilità, sostenendo che l'obbligo di portare la carta non sarebbe penalmente sanzionato; 2) per la mancata valutazione e applicazione ex art.131-bis c.p. (richiesta in udienza); 3) per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'appello della Corte d'appello aveva limitato la riforma al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena a euro 70 di ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato relativamente al secondo motivo: il giudice di secondo grado, pur avendo ridotto la pena, non ha espresso alcuna motivazione né decisione sulla richiesta ex art.131-bis c.p., né ha fatto emergere di aver valutato i presupposti della norma. Il primo motivo (sulla responsabilità) è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza che considera l'omessa esibizione/porto della carta come contravvenzione ex art.650 c.p. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, assorbendo l'esame dell'ulteriore motivo e precludendo questioni sulla responsabilità.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La mancata esibizione/il mancato porto della carta precettiva è stata qualificata come contravvenzione ex art.650 c.p. (inosservanza di un provvedimento dell’autorità), non come delitto connesso alla misura di prevenzione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma invocata per la declaratoria di particolare tenuità del fatto o per effetti di non punibilità/mitigazione. Il giudice doveva esaminare e motivare esplicitamente la richiesta; l'omissione costituisce vizio rilevante e causa di annullamento con rinvio.
art. 5 L. 1423/1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n.159/2011)
Disposizione che prevedeva la carta di permanenza/permesso e l'obbligo di esibirla; richiamata per spiegare l'obbligo materiale cui si riferisce la contestazione.
art. 9 comma secondo L. 1423/1956 (attualmente art. 75 comma secondo D.Lgs. n.159/2011)
Norma richiamata dalla tesi contraria (che configurerebbe invece un delitto), ma la giurisprudenza un’interpretazione prevalente la esclude rispetto alla fattispecie concreta, riconducendola all'art.650 c.p.
Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014 (P.G. in proc. Sinigaglia, Rv. 260019)
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che l'omissione di porto/esibizione della carta di permanenza integra l'art.650 c.p. e non il delitto previsto dalla normativa sulle misure di prevenzione.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj, Rv. 266591)
Principio secondo cui la presenza di precedenti penali, se non integranti l'abitualità, non impedisce l'applicazione delle disposizioni sulla particolare tenuità del fatto; pertanto i soli precedenti non escludono automaticamente la 131-bis.
Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 (Mazzoccoli, Rv. 267590)
Sullo schema procedurale: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle condizioni per la declaratoria ex art.131-bis e, se tale valutazione non è stata eseguita, è necessario annullare con rinvio per un nuovo esame.
Massime di principio
- L'omessa esibizione o il mancato porto della carta precettiva connessa a misure di prevenzione tende a essere qualificata come contravvenzione ex art.650 c.p., non come delitto della normativa sulle misure di prevenzione; pertanto la responsabilità penale è in genere configurabile come contravvenzione.
- Se la difesa chiede espressamente l'applicazione o la declaratoria ex art.131-bis c.p., il giudice (sia di primo sia di secondo grado) ha l'obbligo di pronunciarsi esplicitamente e di motivare la decisione; l'omissione di tale pronuncia costituisce motivo fondato di annullamento e rinvio.
- La presenza di precedenti penali non esclude automaticamente l'applicazione dell'art.131-bis: è necessario valutare se ricorrano condizioni diverse dall'abitualità; l'accertamento concreto spetta al giudice di merito.
- Quando la Corte d'appello modifica il trattamento sanzionatorio deve comunque valutare e motivare su tutte le richieste difensive rilevanti (es. 131-bis, attenuanti); la mancata valutazione processuale formale può far intervenire la Cassazione con annullamento e rinvio.
- Se la Cassazione annulla per omissione istruttoria o motivazionale relativa a una misura di favore (131-bis), essa non decide nel merito ma rinvia ad altra sezione per consentire la valutazione compiuta del giudice di merito.
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