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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35252/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per mancata notifica nel luogo di detenzione ai sensi degli artt. 179 e 156 cod. proc. pen.; (2) vizio di motivazione e contraddittorietà sulla responsabilità dell'imputato, dato che nei locali dell'impresa era stata trovata solo la targa di un'auto provento di furto e le accettazioni delle vetture erano svolte anche da altri familiari; (3) mancanza di prova del dolo richiesto per il reato di ricettazione e assenza di elementi che dimostrino la consapevolezza della provenienza illecita; (4) errata mancata riqualificazione del fatto in un'ipotesi di colpa (art. 712), poiché il comportamento sarebbe stato di mera negligenza nella verifica della provenienza delle vetture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che, anche se la notificazione non era stata eseguita nel luogo di detenzione, la nullità è di regime intermedio e si può sanare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.; nel caso l'imputato aveva rinunciato a comparire all'udienza del 2 novembre 2022, con effetto sanante. I restanti motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la responsabilità (assenza di spiegazioni sul possesso della targa, gestione imprenditoriale e controllo dei flussi di entrata anche in un'impresa familiare di piccole dimensioni), aveva correttamente ravvisato l'ipotesi attenuata di ricettazione (attribuendo l'addebito, nei fatti, alla sola targa) e aveva fornito elementi logici per ritenere sussistente il dolo; di conseguenza non è possibile la riqualificazione in colpa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.) e a versare euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riferita nella doglianza come norma richiamata per la corretta notifica; la Corte ha però affrontato la questione richiamando la giurisprudenza che valuta la nullità delle notificazioni fatte fuori dal luogo di detenzione come nullità a regime intermedio, sanabile.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo come disposizione che impone la notificazione nel luogo di detenzione; la Corte ha rilevato che, pur configurando una nullità, essa è sanata se ricorre la causa di sanatoria prevista dall'art. 184 (comparsa o rinuncia a comparire).

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte come norma che consente la sanatoria della nullità della notificazione quando la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire; nel caso concreto la rinuncia all'udienza del 2/11/2022 ha sanato la nullità.

  • art. 648 c.p. (ricettazione), comma IV

    La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la forma attenuata del reato (attribuendo in pratica la ricettazione alla sola targa) e ha valutato che l'assenza di una spiegazione plausibile circa il possesso è indice del dolo richiesto per la ricettazione.

  • art. 712 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per una riqualificazione in ipotesi di colpa; la Corte ha ritenuto che, alla luce della prova del dolo, la riqualificazione non fosse possibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che pone a carico del ricorrente le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata dalla Corte per giustificare l'obbligo, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di disporre un versamento equitativo alla cassa delle ammende (nel caso euro 3.000).

Massime di principio

  • La notifica effettuata all'indirizzo eletto e non nel luogo di detenzione costituisce una nullità a regime intermedio che può essere sanata ex art. 184 cod. proc. pen. se la parte è comparsa o ha rinunciato a comparire; l'assenza di questa condizione è invece rilevante e può comportare l'annullamento.
  • Il possesso di beni riconducibili a reati (anche se limitato a elementi della vettura come la targa) senza una spiegazione plausibile da parte dell'imputato può legittimamente far desumere il dolo del reato di ricettazione.
  • La titolarità e la gestione imprenditoriale, anche se di natura familiare e su piccola scala, possono essere considerate indici di controllo tale da escludere l'esimente per responsabilità altrui rispetto alle entrate/uscite di beni dell'impresa.
  • La riqualificazione del fatto da dolo a colpa non è possibile quando la valutazione probatoria indica la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; per ottenere la riqualificazione è necessario dimostrare l'assenza del dolo e la presenza di mera negligenza.
  • In cassazione i motivi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, nei limiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale, a un versamento alla cassa delle ammende.

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