Cassazione Civile, Ordinanza n. 15073/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TARSU per l'anno 2009 emesso dal Comune. In primo grado l'impugnazione del contribuente era stata accolta, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione ritenendo tempestivo l'avviso perché notificato entro il termine quinquennale di decadenza, individuando il dies a quo nel 20 gennaio 2010. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezioni riproposte in appello: la decadenza dal potere di riscossione ai sensi del d.lgs. n. 507/1993, art. 72, l'illegittima determinazione delle tariffe per difetto del piano finanziario ex d.P.R. n. 158/1999, art. 8, e l'inammissibilità dell'appello comunale per procura rilasciata dal Sindaco anziché dal dirigente di settore. Il Comune ha resistito con controricorso e ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per un vizio di notifica, eccezione respinta dalla Corte perché sanata dalla costituzione tempestiva del controricorrente.
La decisione
La Corte ha rilevato in via pregiudiziale che la notifica del ricorso, ancorché contestata, era sanata dalla costituzione del Comune nel giudizio di legittimità. Tuttavia, prima di esaminare il motivo di ricorso nel merito, ha dato atto della sopravvenuta causa estintiva del processo: il ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018, art. 6, ma non risultava presentata l'istanza di trattazione entro il termine previsto. Di conseguenza, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, non essendo applicabile la disciplina sanzionatoria nei casi di estinzione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
il ricorrente lo ha richiamato per dedurre omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte in appello
art. 330 c.p.c.
i luoghi di notificazione del ricorso in cassazione sono posti in concorso alternativo tra loro
art. 156, secondo comma, c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata dalla costituzione del destinatario
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
richiamata per il termine quinquennale di decadenza dell'avviso di accertamento
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72
richiamato dal ricorrente quale norma sulla decadenza dal potere di riscossione
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 8
richiamato dal ricorrente in relazione al piano finanziario e alla determinazione delle tariffe
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018
la mancata istanza di trattazione nel termine comporta l'estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione tempestiva del controricorrente, anche nel giudizio di legittimità.
- Ai fini della notifica ex art. 330 c.p.c., i luoghi indicati dalla norma operano in concorso alternativo e non secondo un ordine tassativo di preferenza.
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria e non presenta l'istanza di trattazione nel termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La disciplina sull'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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