Sentenza n. 1184/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Il Ministero, rimasto non costituito, non ha dato esecuzione alle statuizioni della sentenza, con conseguente perdurante inadempienza dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza definitiva e passata in giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, l'esecuzione sarà svolta in sostituzione del Ministero da un commissario ad acta, già nominato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, stabilendo il termine per adempiere e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'amministrazione permane inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
Come è indicizzato
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