Sentenza n. 2980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 741/2025 e della sentenza non definitiva del medesimo Tribunale n. 1318/2024, rese tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Piemonte che avevano respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di una gara per interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale di opere idriche
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa seconda classificata contestava l’aggiudicazione dell’appalto all’ATI controinteressata, deducendo: violazione dell’art. 95 del d.lgs. 36/2023, omessa motivazione e difetto di istruttoria in relazione alla valutazione dell’affidabilità professionale dell’aggiudicataria; errata attribuzione di 10 punti per il criterio delle certificazioni, sostenendo che la certificazione ISO 50001 della mandante non potesse essere utilizzata mediante avvalimento interno a beneficio della mandataria; erronea attribuzione dei punteggi relativi ai criteri tecnici B1, B2 e B3, con contestazione dell’idoneità, realizzabilità e natura migliorativa di varie soluzioni tecniche offerte dall’ATI; violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, per la presenza nei file dell’offerta tecnica di elementi economici asseritamente idonei a influenzare la Commissione. In appello sono state inoltre contestate la motivazione delle sentenze del TAR, l’adesione alle risultanze della verificazione e il rigetto delle censure originarie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato le sentenze del TAR. Quanto all’affidabilità professionale, ha ribadito che la stazione appaltante deve motivare puntualmente l’esclusione per grave illecito professionale, mentre l’ammissione non richiede, in assenza di contestazioni in gara, una motivazione analitica: la non rilevanza dei precedenti può risultare anche implicitamente dall’ammissione. Nel caso concreto l’amministrazione aveva comunque acquisito il DGUE e i certificati del casellario giudiziale; i fatti erano risalenti, estranei alla compagine societaria o alla materia degli appalti e, quanto al rinvio a giudizio, era decorso il periodo triennale rilevante ai sensi dell’art. 96, comma 10, lett. c), del d.lgs. 36/2023. Quanto alle certificazioni, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’avvalimento interno al raggruppamento temporaneo, purché l’impresa ausiliaria possieda il requisito in misura sovrabbondante e sufficiente per sé e per l’impresa ausiliata. La documentazione prodotta dimostrava tale eccedenza con riferimento alla certificazione ISO 50001; la certificazione costituiva inoltre requisito premiale e la lex specialis non ne limitava l’ambito di utilizzo all’attività di cantiere. Sono state dichiarate tardive e comunque infondate le ulteriori contestazioni sulla continuità e sull’ambito della certificazione. Quanto ai punteggi tecnici B1, B2 e B3, il Consiglio di Stato ha escluso che le censure dimostrassero manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento o abnormità delle valutazioni della Commissione. La valutazione delle offerte tecniche rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione e non può essere sostituita da una diversa valutazione del concorrente. È stata ritenuta legittima anche l’adesione del TAR alle conclusioni del verificatore, adeguatamente motivate e svolte in contraddittorio. Infine, il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica è relativo: la presenza di elementi economici nell’offerta tecnica determina l’esclusione solo se tali elementi consentono concretamente, anche solo potenzialmente, di ricostruire l’offerta economica o di influenzare la valutazione della Commissione. Nel caso concreto gli elementi asseritamente economici erano marginali, nascosti, non riferiti alle lavorazioni oggetto dell’offerta e inidonei a influenzare il giudizio. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 8.000 a favore della controinteressata e in euro 4.000 a favore della stazione appaltante, oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai criteri di aggiudicazione e alle censure sulla motivazione e valutazione dell’offerta.
art. 96, comma 10, lett. c), d.lgs. 36/2023
per tre anni decorrenti rispettivamente: […] 3) dalla commissione del fatto
Il periodo triennale rilevante per la causa di esclusione relativa al grave illecito professionale può condurre l’amministrazione a non attribuire rilevanza a fatti risalenti oltre tale arco temporale.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alle ipotesi di illecito professionale rilevanti ai fini dell’affidabilità dell’operatore economico.
art. 66 c.p.a.
La verificazione è diretta ad accertare la realtà oggettiva dei fatti e la sussistenza di determinati elementi non desumibili con certezza dalla documentazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- La stazione appaltante deve motivare puntualmente l’esclusione di un concorrente per grave illecito professionale, mentre non è tenuta a motivare analiticamente l’ammissione quando non vi siano contestazioni in gara; la non rilevanza dei precedenti dichiarati può risultare anche implicitamente dall’ammissione, purché dagli atti emerga che l’amministrazione ne abbia avuto conoscenza e non abbia adottato una decisione illogica o arbitraria.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale, l’amministrazione può non attribuire rilevanza a fatti risalenti, estranei alla compagine societaria o non pertinenti alla materia degli appalti; il decorso del termine triennale previsto dall’art. 96, comma 10, lett. c), del d.lgs. 36/2023 costituisce un elemento idoneo a escludere la rilevanza temporale del fatto.
- È ammissibile l’avvalimento interno a un raggruppamento temporaneo per integrare un requisito richiesto dalla lex specialis in capo a tutti i componenti, purché l’impresa ausiliaria possieda il requisito in misura sovrabbondante e sufficiente a soddisfare contemporaneamente le esigenze proprie e quelle dell’impresa ausiliata.
- Le valutazioni della Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica e sull’attribuzione dei punteggi costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento dei fatti o palese abnormità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- Quando il giudice condivide una verificazione adeguatamente motivata, svolta in contraddittorio e rispettosa dei parametri tecnici applicabili, può motivare mediante adesione alle sue conclusioni, senza dover confutare singolarmente ogni allegazione contraria.
- Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica ha carattere relativo: la presenza di elementi economici nell’offerta tecnica comporta l’esclusione solo se tali elementi sono concretamente idonei, anche solo potenzialmente, a consentire la ricostruzione dell’offerta economica o a influenzare la valutazione della Commissione; non rilevano elementi marginali, non riferiti alle lavorazioni oggetto dell’offerta o non raffrontabili con i prezzi di gara.
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