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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50441/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mulè impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 3). Contesta in particolare: a) che i veicoli acquisiti in leasing non siano mai entrati nel patrimonio della Fast perché la cessione dei contratti di leasing dalla MI-TRANS non si sarebbe perfezionata per mancato consenso del concedente; b) l'erronea valutazione delle dichiarazioni del curatore e del coimputato Cutecchia (che avrebbe operato quale amministratore di fatto senza coinvolgere Mulè); c) l'assenza dell'elemento soggettivo di fraudolenza e l'assenza di sua responsabilità nel determinare il dissesto societario; d) la mancata contestualità temporale della condotta rispetto al periodo in cui Mulè era amministratore; e) la possibile derubricazione dei fatti a bancarotta semplice patrimoniale o a responsabilità per aver solo ritardato la dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e in gran parte generici, perché non confutano compiutamente la motivazione della sentenza impugnata. Ha richiamato il principio secondo cui nella nozione di patrimonio del fallito rientrano anche diritti derivanti da rapporti contrattuali (es. leasing) e che qualsiasi manomissione che impedisca l'acquisizione o comporti oneri verso il concedente integra la distrazione. La Corte territoriale aveva fondato la sua decisione su: iscrizione dei beni nel bilancio 2011, dichiarazioni del coimputato Cutecchia, sequestro di due veicoli trovati nella disponibilità della Fast e il pagamento dell'ultima rata dei leasing da parte della società. La Cassazione ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata consegna fisica dei beni e la remissione di querela del concedente, avendo comunque la curatela subito pregiudizio. Il terzo e il quarto motivo sono stati considerati generici e privi di specifiche risultanze contrarie; la sentenza di merito avrebbe inoltre individuato sufficienti indici di fraudolenza (artificiosità dell'operazione, occultamento, assunzione dei costi senza corrispettivo, omissioni fiscali e previdenziali). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Mulè condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla cassa delle ammende, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5)

    Sez. 5, n. 38434 del 30/05/2019; Sez. 5, n. 12946 del 25/02/2020; Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018; Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022

    Principio consolidato secondo cui nella nozione di patrimonio del fallito rientrano anche diritti reali e personali di godimento (es. contratti di leasing); qualsiasi manomissione che impedisca l'acquisizione alla massa o generi oneri verso il concedente integra la fattispecie di distrazione, anche se non c'è consegna fisica del bene o se il concedente non agisce.

Massime di principio

  • I beni acquisiti tramite contratti di leasing possono costituire componenti del patrimonio aziendale rilevanti ai fini della bancarotta: non è necessaria la proprietà formale né la consegna fisica perché si configuri distrazione.
  • Qualsiasi artificio che impedisca alla massa fallimentare di esercitare diritti derivanti da contratti (es. leasing) o che comporti oneri per il concedente può integrare la distrazione con pregiudizio per i creditori.
  • Il pagamento di canoni o l'assunzione dei costi da parte della società per beni sui quali non ha titolo può essere valutato come atto distrattivo, anche in assenza del consenso formale del concedente.
  • La remissione della querela o la mancata costituzione in giudizio del concedente sono in genere irrilevanti quando il patrimonio della società risulti comunque danneggiato e la curatela non possa agire sui diritti patrimoniali.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza di merito è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione e indicare specifiche risultanze probatorie di segno contrario; censure generiche e ricostruzioni alternative non convincono la Cassazione e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • L'elemento soggettivo di fraudolenza può essere desunto da indici quali l'artificiosità delle operazioni, il trasferimento/occultamento di beni, l'assunzione ingiustificata dei costi e le omissioni fiscali/previdenziali rilevanti ai fini del dissesto.

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