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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29658/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la violazione del diritto di difesa per mancata assicurazione del termine dilatorio di 48 ore tra la notificazione del provvedimento del Questore (Daspo) e la sua convalida da parte del GIP, che avrebbe impedito all'interessato di far pervenire osservazioni difensive al giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 18 novembre 2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. La motivazione si fonda sull'impossibilità di accertare, dagli atti, che la convalida sia avvenuta nel rispetto del termine di 48 ore decorrente dalla notificazione (notificazione 19/11/2024 ore 16:15; convalida risultante il 21/11/2024 senza indicazione dell'orario). Il dispositivo dispone la comunicazione al Questore.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6

    Disciplina la procedura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo): prevede che, nelle 48 ore successive alla notificazione del provvedimento del Questore, il PM richieda la convalida al GIP e che il destinatario possa far pervenire osservazioni al giudice nello stesso termine; la mancata osservanza dei termini comporta nullità/inefficacia delle prescrizioni.

  • Corte di cassazione, giurisprudenza citata (Sez. III)

    La giurisprudenza consolidata afferma che l'incertezza non risolvibile dagli atti sulla tempestività della convalida comporta la caducazione della misura e che il termine di 48 ore è essenziale per l'esercizio del diritto di difesa (es. sentenze richiamate: 23/12/2015 n.50456; 07/02/2017 n.5624; 03/06/2010 n.20785).

Massime di principio

  • Il destinatario di un Daspo ha diritto a un termine non inferiore a 48 ore dalla notificazione per presentare osservazioni difensive al GIP; tale termine è essenziale per la validità della convalida.
  • Se dagli atti non è possibile stabilire con certezza che la convalida sia avvenuta entro le 48 ore, la convalida deve essere annullata e le prescrizioni impugnate dichiarate inefficaci nella parte interessata.
  • È onere del PM richiedere la convalida entro 48 ore; in mancanza la parte prescrittiva del provvedimento perde efficacia.
  • La documentazione processuale relativa a notificazioni e depositi deve indicare tempo e data in modo chiaro: l'assenza di indicazione oraria può determinare l'annullamento del provvedimento per incertezza sulla tempestività.
  • L'annullamento può essere disposto senza rinvio quando il controllo giudiziario riguarda esclusivamente gli effetti soggettivi e temporali della misura (es. obbligo di presentazione), così come previsto dal quadro normativo e dalla prassi della Corte.

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