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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5212/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza che lo aveva dichiarato colpevole ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011: si censurava l'assenza di un percorso argomentativo esaustivo sulla configurazione del reato contestato (in particolare sulle due specifiche violazioni: il divieto di rincasare oltre le ore 20 e il divieto di associarsi abitualmente con soggetti pregiudicati), sul trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche) e sulla intervenuta prescrizione della contravvenzione

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in massima parte manifestamente infondati, ritenendo corretta e coerente la valutazione probatoria della Corte territoriale. Tuttavia ha escluso la sussistenza della violazione consistente nel "divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati" perché mancante la serialità (frequentazione accertata solo in una singola serata), con la conseguente eliminazione della frazione sanzionatoria irrogata per continuazione (un mese) e la rideterminazione della pena complessiva da cinque a quattro mesi di arresto. Ha inoltre rigettato la dichiarazione di prescrizione ritenendola non maturata prima della sentenza impugnata. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    La norma è stata applicata per contestare obblighi imposti a soggetti sottoposti a misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto provata la violazione del divieto di rincasare oltre le ore 20 ma non la violazione del divieto di associarsi abitualmente, perché mancava la serialità della condotta (frequentazione accertata in un'unica serata)

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha valutato i parametri previsti dall'art.133 c.p. e, alla luce delle connotazioni della condotta, ha ritenuto non riconoscibili le attenuanti generiche richieste dal ricorrente

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette un riesame libero del merito: i motivi di doglianza devono indicare specifiche violazioni delle regole inferenziali o errori giuridici, non meri rilievi sulla insufficienza o divergente valutazione delle prove
  • Per il reato previsto dall'art.75 d.lgs. 159/2011 la definizione di "associarsi abitualmente" richiede serialità o continuità: una frequenza episodica documentata in una sola serata può non soddisfarne gli elementi costitutivi
  • In presenza di più violazioni contestate, l'annullamento parziale per "fatto non sussiste" può condurre alla eliminazione della corrispondente frazione sanzionatoria e alla rideterminazione della pena residua
  • La richiesta di declaratoria di prescrizione in cassazione è valutata in base al momento di maturazione rispetto alla sentenza impugnata: se la prescrizione è maturata dopo la sentenza impugnata la richiesta è infondata
  • Sul piano sanzionatorio, il giudice del merito deve motivare congruamente il diniego delle attenuanti generiche applicando i criteri dell'art.133 c.p.; tali valutazioni sono difficilmente sindacabili in cassazione se logicamente coerenti e ancorate alle risultanze processuali

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