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Sentenza

Sentenza n. 1099/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti di revoca di nulla osta al lavoro subordinato e due preavvisi di revoca relativi ad altre domande di nulla osta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato quattro atti relativi a nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri, chiedendone l’annullamento. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione, lamentando l’assoluta genericità dei motivi ostativi richiamati dall’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999 e l’impossibilità di comprendere quali violazioni fossero state commesse dal richiedente. Con il secondo motivo ha contestato l’erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999 in relazione agli artt. 380 e 381 c.p.p., sostenendo che il reato oggetto del procedimento penale a carico del legale rappresentante non rientrasse tra quelli rilevanti, anche perché l’ipotesi accusatoria era stata ricondotta all’art. 12, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 e non all’art. 603-bis c.p.; ha inoltre sostenuto che il parere questorile non potesse fondarsi sul comma 2 dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999, già annullato dal TAR Friuli con sentenza n. 780/2005. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito chiarimenti dall’Amministrazione, accertando che due atti erano provvedimenti di revoca già notificati e che gli altri due erano meri preavvisi di revoca, mentre non risultava adottato alcun provvedimento di conferma della revoca a seguito delle istanze di riesame prospettate dalla ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. Quanto ai due provvedimenti di revoca già adottati, il TAR ha rilevato che la stessa ricorrente ne aveva dichiarato la notificazione tramite SPID nella medesima data di adozione; poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., le relative impugnazioni sono state dichiarate irricevibili. Le successive allegazioni della ricorrente circa una diversa data di notificazione non hanno trovato riscontro documentale. Quanto agli altri due atti, il Collegio ha accertato che si trattava di preavvisi di revoca adottati ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, quindi di atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività e non immediatamente impugnabili; per tali atti il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, anche perché non risultavano impugnati i successivi provvedimenti finali di revoca. Il TAR ha inoltre osservato che il parere negativo della Questura non era stato autonomamente impugnato e, comunque, aveva natura obbligatoria ma non vincolante per l’amministrazione competente al rilascio del nulla osta, sicché sarebbe stato anch’esso privo di autonoma lesività. La società è stata condannata al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori in favore del Ministero dell’Interno.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine di sessanta giorni

    L’impugnazione dei provvedimenti di revoca è soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell’atto; la notificazione tramite SPID indicata dalla stessa ricorrente rende tardivo il ricorso proposto oltre tale termine.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il preavviso di revoca costituisce un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e, in quanto tale, non è immediatamente impugnabile.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Il parere della Questura nell’ambito del procedimento relativo al nulla osta è obbligatorio ma non vincolante per l’amministrazione competente; il parere, in quanto atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, non è di regola immediatamente impugnabile.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    È richiamato quale base normativa del rilascio dei nulla osta oggetto della vicenda.

  • art. 12, comma 12, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dalla ricorrente quale diversa qualificazione del reato oggetto del procedimento penale a carico del legale rappresentante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 10 regolamento UE 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un provvedimento amministrativo è irricevibile quando è notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell’atto; la data di notificazione dichiarata dalla stessa parte ricorrente può fondare la verifica della tempestività, salvo che siano provate circostanze successive idonee a modificarla.
  • Il preavviso di revoca previsto dall’art. 7 l. n. 241/1990 è un atto endoprocedimentale e non autonomamente lesivo; non è quindi immediatamente impugnabile, mancando un interesse attuale all’annullamento prima dell’adozione del provvedimento finale.
  • Quando il ricorrente non impugna il provvedimento finale adottato a conclusione del procedimento, l’impugnazione del relativo preavviso è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’atto endoprocedimentale non determinerebbe il soddisfacimento della situazione giuridica dedotta.
  • Un parere obbligatorio ma non vincolante reso da un’amministrazione nell’ambito di un procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento conclusivo è, di regola, un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile separatamente.
  • L’Amministrazione competente al rilascio del nulla osta non è giuridicamente vincolata al parere questorile quando tale parere ha natura obbligatoria ma non vincolante; la lesione della posizione del privato si consolida, di regola, con l’adozione del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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