Cassazione Penale, Sentenza n. 6916/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva escluso le attenuanti generiche, ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen. (concorso nel reato di cinque o più persone) e aveva aumentato la pena inflitta in primo grado per concorso nel tentato omicidio. In cassazione venivano dedotti cinque motivi: (1) violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e dell'art. 603 c.p.p. per il presunto "peggioramento" della decisione in sede d'appello; (2) mancato riconoscimento della legittima difesa o, in subordine, dell'eccesso colposo (art. 52 e art. 55 c.p.); (3) mancata derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni personali volontarie aggravate (artt. 582, 583 c.p.), per assenza dell'animus necandi; (4) mancata motivazione sulla responsabilità di Endrit Reci, contestato come mero connivente senza apporto materiale o morale specifico (artt. 110, 56, 575 c.p.); (5) vizio di motivazione e di diritto nella configurazione dell'aggravante ex art. 112, n. 1), assumendo sufficiente la mera presenza di un gruppo di sei-sette persone senza verificare la loro partecipazione concorsuale al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendo corretti l'accertamento del tentato omicidio, la valutazione dell'animus necandi e la responsabilità di entrambi gli imputati; ha però accolto le censure con riferimento alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), ritenendo che quest'ultima richiede la partecipazione concorsuale effettiva e l'elemento soggettivo degli altri componenti (non è sufficiente la mera presenza di un gruppo di persone). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento di tale aggravante; in conseguenza, la pena è stata rideterminata a 7 anni di reclusione per ciascun imputato (eliminando l'aumento di 6 mesi). Nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 112 cod. pen.
art. 112, primo comma, n. 1
L'aggravante richiede che cinque o più persone concorrano nel reato con partecipazione effettiva e con l'elemento soggettivo del reato; non è sufficiente la semplice presenza numerica nel luogo dell'evento
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata per spiegare che la condizione di incensuratezza non poteva essere valorizzata per effetto di modifiche normative successive al fatto; la Corte ha comunque valutato negativamente la personalità degli imputati ai fini della esclusione delle attenuanti generiche
art. 52 cod. pen.
Invocata dalla difesa come causa di giustificazione (legittima difesa); la Corte, però, ha ritenuto che le prove e le valutazioni di merito escludevano concretamente tale scriminante
art. 55 cod. pen.
Richiamato in subordine per l'eventuale eccesso colposo nella legittima difesa; la Corte ha ritenuto la deduzione in fatto manifestamente infondata rispetto alla valutazione probatoria
artt. 582 e 583 cod. pen.
Riferiti alla fattispecie alternativa delle lesioni personali volontarie aggravate; la Corte ha confermato la sussistenza del tentato omicidio per elementi oggettivi e soggettivi valutati adeguatamente
art. 533 cod. proc. pen.
Principio della 'certezza' per la condanna e dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma della sentenza assolutoria; la Corte ha chiarito che tale obbligo non si applica indistintamente quando l'appello del PM riguarda solo aspetti accessori o sanzionatori
art. 603 cod. proc. pen.
Prevede il dovere di rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello del PM ribalta una sentenza assolutoria; la Corte ha precisato la non applicabilità di tale dovere quando l'appello riguarda esclusivamente elementi incidentali o il trattamento sanzionatorio
art. 620 cod. proc. pen.
Norma applicata per la rideterminazione della pena in cassazione a seguito dell'annullamento dell'aggravante; ha consentito la fissazione della pena definitiva per ciascun imputato
art. 110, 56, 575 cod. pen.
art. 110; art. 56; art. 575
Richiamati in relazione alla responsabilità concorrente e ai reati commessi: la Corte ha ritenuto che la partecipazione attiva di Endrit fosse provata (non mera connivenza)
Massime di principio
- L'aggravante numerica di cui all'art. 112, n. 1 richiede la partecipazione concorsuale effettiva e l'elemento soggettivo degli altri partecipanti; la sola presenza di più persone non è sufficiente per la sua integrazione
- Quando l'appello del pubblico ministero mira esclusivamente a ottenere una modifica del trattamento sanzionatorio (e non a ribaltare l'assoluzione o l'intero giudizio di responsabilità), l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603 c.p.p. non si applica automaticamente, ma il giudice d'appello deve comunque fornire una motivazione rafforzata e confutare i punti decisivi della decisione di primo grado
- La legittima difesa e l'eccesso colposo devono essere valorizzati con prove e valutazioni credibili e coerenti: mere ricostruzioni alternative prive di riscontri concreti non sono sufficienti in sede di legittimità per ribaltare la valutazione di merito
- Per la derubricazione da tentato omicidio a lesioni, è necessario un apprezzamento complessivo e motivato degli elementi oggettivi (mezzo, distretto corporeo, gravità delle ferite, idoneità dell'azione a cagionare la morte) e soggettivi (animus necandi); la Corte di merito può fondarsi su prognosi ex ante ma deve argomentare in modo logico e coerente
- La partecipazione di un coautore deve essere provata in termini concreti; comportamenti quali l'estrazione di un'arma o l'azione diretta integrano la partecipazione attiva, mentre la mera presenza o una passiva connivenza possono non bastare per la responsabilità penale
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