Sentenza del 10/11/2016 n. 8576 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Presupposto impositivo - Trasferimento di ricchezza in capo al Trustee - Non sussiste - Vincolo di destinazione - Sussiste - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità del trasferimento di beni al Trustee all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, comma 48, del d.l. 262/2006. Il contribuente sosteneva che il trasferimento non avesse prodotto un arricchimento definitivo in capo al Trustee, poiché i beni erano stati destinati al perseguimento delle finalità del Trust e sottoposti a un vincolo di destinazione, senza attribuzione definitiva della ricchezza.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. Il trasferimento al Trustee non costituisce, di per sé, un trasferimento di ricchezza imponibile, poiché il Trustee non acquisisce la disponibilità definitiva dei beni a proprio vantaggio. Si realizza soltanto la costituzione di un vincolo di destinazione; l'imposta proporzionale dell'8% è dovuta solo quando si verifica l'effettivo e definitivo arricchimento del patrimonio di un soggetto beneficiario.
Norme richiamate
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 48
Imposta sulle successioni e donazioni
L'imposta presuppone un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento definitivo in capo a un soggetto. Il mero trasferimento dei beni al Trustee, quando funzionale alla costituzione del Trust, non è sufficiente.
Imposta proporzionale dell'8% sui trasferimenti di beni e diritti
L'aliquota proporzionale non si applica al semplice trasferimento dei beni al Trustee se manca un'attribuzione patrimoniale definitiva; potrà rilevare al momento dell'eventuale trasferimento finale ai beneficiari.
Massime di principio
- Nel Trust occorre distinguere tra il trasferimento formale dei beni al Trustee e il trasferimento sostanziale della ricchezza ai beneficiari.
- La costituzione di un vincolo di destinazione, da sola, non determina necessariamente il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni.
- L'imposizione proporzionale richiede un arricchimento effettivo, attuale e definitivo di un soggetto, non il semplice passaggio giuridico o fiduciario dei beni.
- In situazioni analoghe, bisogna verificare se il Trustee acquisisca un vantaggio patrimoniale proprio oppure operi soltanto come amministratore dei beni nell'interesse del Trust e dei beneficiari.
- L'eventuale imposizione può essere valutata al momento dell'attribuzione definitiva dei beni o dei diritti ai beneficiari, quando si realizza concretamente il trasferimento di ricchezza.
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