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Sentenza

Sentenza del 10/11/2016 n. 8576 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Presupposto impositivo - Trasferimento di ricchezza in capo al Trustee - Non sussiste - Vincolo di destinazione - Sussiste - Legittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità del trasferimento di beni al Trustee all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, comma 48, del d.l. 262/2006. Il contribuente sosteneva che il trasferimento non avesse prodotto un arricchimento definitivo in capo al Trustee, poiché i beni erano stati destinati al perseguimento delle finalità del Trust e sottoposti a un vincolo di destinazione, senza attribuzione definitiva della ricchezza.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. Il trasferimento al Trustee non costituisce, di per sé, un trasferimento di ricchezza imponibile, poiché il Trustee non acquisisce la disponibilità definitiva dei beni a proprio vantaggio. Si realizza soltanto la costituzione di un vincolo di destinazione; l'imposta proporzionale dell'8% è dovuta solo quando si verifica l'effettivo e definitivo arricchimento del patrimonio di un soggetto beneficiario.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 48

    Imposta sulle successioni e donazioni

    L'imposta presuppone un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento definitivo in capo a un soggetto. Il mero trasferimento dei beni al Trustee, quando funzionale alla costituzione del Trust, non è sufficiente.

  • Imposta proporzionale dell'8% sui trasferimenti di beni e diritti

    L'aliquota proporzionale non si applica al semplice trasferimento dei beni al Trustee se manca un'attribuzione patrimoniale definitiva; potrà rilevare al momento dell'eventuale trasferimento finale ai beneficiari.

Massime di principio

  • Nel Trust occorre distinguere tra il trasferimento formale dei beni al Trustee e il trasferimento sostanziale della ricchezza ai beneficiari.
  • La costituzione di un vincolo di destinazione, da sola, non determina necessariamente il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni.
  • L'imposizione proporzionale richiede un arricchimento effettivo, attuale e definitivo di un soggetto, non il semplice passaggio giuridico o fiduciario dei beni.
  • In situazioni analoghe, bisogna verificare se il Trustee acquisisca un vantaggio patrimoniale proprio oppure operi soltanto come amministratore dei beni nell'interesse del Trust e dei beneficiari.
  • L'eventuale imposizione può essere valutata al momento dell'attribuzione definitiva dei beni o dei diritti ai beneficiari, quando si realizza concretamente il trasferimento di ricchezza.

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