Sentenza n. 2346/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale sanitario della Commissione medica interforze di seconda istanza che ha dichiarato l'ufficiale permanentemente non idoneo al servizio di istituto nell'Arma dei Carabinieri e da collocare in congedo assoluto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il giudizio sanitario di permanente non idoneità. Ha dedotto, tra l'altro, nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e omesso esame della documentazione medica; violazione dell'art. 584 del d.P.R. 90/2010, sostenendo che il trapianto di fegato non comportasse automaticamente il collocamento in congedo e che l'esperienza professionale dovesse essere valorizzata; illegittima retrodatazione degli effetti dell'inidoneità; violazione delle garanzie partecipative e del d.P.R. 461/2001, poiché al medico legale di fiducia sarebbe stato impedito di formulare osservazioni durante la visita; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione. Sono stati inoltre riproposti i motivi del ricorso di primo grado. L'appellante ha richiamato la documentazione sanitaria attestante buone condizioni generali e l'assenza di controindicazioni alla ripresa dell'attività lavorativa, nonché un'asserita disparità di trattamento rispetto ad altro militare trapiantato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che il vizio sussiste solo quando non sia stato esaminato il punto controverso e che la decisione può risultare anche implicitamente dall'impianto complessivo della sentenza; non è invece necessario esaminare ogni argomentazione, documento o orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte. La mera riproposizione dei motivi di primo grado è stata dichiarata inammissibile, non potendo sostituire l'onere di specificità dei motivi d'appello previsto dall'art. 101 c.p.a. Nel merito, il giudizio di idoneità è stato qualificato come valutazione tecnico-discrezionale riservata agli organi sanitari militari. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, né possono farlo il consulente tecnico, il verificatore, le strutture sanitarie pubbliche o il medico di parte. Il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o abnormità, non riscontrati nel caso concreto. La documentazione prodotta dall'appellante non era quindi idonea a smentire il giudizio di specifica idoneità al servizio militare, che richiede prestanza psicofisica e non la sola possibilità di svolgere attività lavorativa o mansioni burocratiche. La Commissione aveva adeguatamente considerato il trapianto di fegato, l'obesità grave con IMC 40,3, la coronopatia trivasale, la lesione renale, l'IMPN dei dotti pancreatici, l'osteoartrosi vertebrale, la stenosi uretrale con IPB e le terapie insulinica, immunosoppressiva, antipertensiva e antiaggregante. Tale quadro complessivo è stato ritenuto incompatibile con il servizio nell'Arma e non compensabile con l'esperienza professionale. È stata esclusa anche la violazione partecipativa, poiché l'interessato aveva partecipato all'accertamento con il proprio medico di fiducia, senza formulare osservazioni o produrre documentazione; la deliberazione della Commissione in separata sede non integra, di per sé, una violazione di legge né dimostra un comportamento ostruzionistico. Le censure sulla retrodatazione non potevano essere esaminate con riferimento al verbale impugnato: la cessazione dal servizio permanente dal 27 settembre 2022 era stata disposta da un successivo decreto ministeriale, non impugnato. Il verbale della Commissione si era limitato a confermare il precedente accertamento della CMO di Padova. L'istanza istruttoria è stata respinta e le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
L'appello deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione delle censure di primo grado, già esaminate dal TAR, non assolve tale onere.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il punto controverso risulta esaminato, anche implicitamente, nell'impianto complessivo della sentenza; il giudice non deve rispondere a ogni singola argomentazione della parte.
art. 584, comma 1, lett. c), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
L'esperienza del militare non può compensare un quadro clinico complessivo oggettivamente incompatibile con il servizio militare.
art. 929, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La disposizione è stata richiamata in relazione alla decorrenza degli effetti dell'inidoneità, ma il giudice ha rilevato che la cessazione dal servizio era stata disposta con un successivo decreto ministeriale non impugnato.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Le garanzie procedimentali non risultano violate quando l'interessato partecipi all'accertamento con il medico di fiducia e non formuli osservazioni né produca documentazione; la deliberazione separata della Commissione non è di per sé illegittima.
direttiva tecnica 9 giugno 2014
La direttiva disciplina le imperfezioni e le condizioni di idoneità al servizio militare incondizionato; l'idoneità deve riferirsi al servizio militare nell'Arma e non a mere mansioni d'ufficio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dello svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando la sentenza non esamini il punto controverso; la decisione sul motivo può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva, senza che il giudice debba confutare ogni argomentazione, documento o precedente richiamato dalla parte.
- L'appellante non può eludere l'onere di specificità dei motivi d'appello mediante la mera riproposizione delle censure di primo grado già esaminate e respinte dal giudice di primo grado.
- Il giudizio sull'idoneità psicofisica al servizio militare costituisce valutazione tecnico-discrezionale riservata agli organi sanitari militari; il giudice amministrativo non può sostituirvi la propria valutazione e può sindacarlo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o abnormità.
- L'idoneità al servizio militare deve essere incondizionata e riferita alle concrete esigenze del servizio, richiedendo una particolare prestanza psicofisica; non è sufficiente dimostrare la possibilità di svolgere attività lavorativa generica o mere mansioni burocratiche.
- Le certificazioni delle strutture sanitarie pubbliche e i pareri del medico di parte non possono sostituire il giudizio tecnico della Commissione sanitaria militare, quando quest'ultimo sia motivato e non presenti manifesta irragionevolezza o illogicità.
- Le contestazioni concernenti la decorrenza degli effetti della cessazione dal servizio devono essere rivolte contro l'atto che dispone tale cessazione; non possono essere utilmente dedotte contro il mero verbale sanitario che si limita a confermare un precedente accertamento di inidoneità.
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